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Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n. 133/2021. Principali contenuti

Nella Gazzetta Ufficiale del primo ottobre 2021 è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133, che, abrogando il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, converte con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e disciplina in maniera unitaria l’impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Con la nota n. 1534 del 15 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione viene fornita sintesi dei principali contenuti della legge di conversione richiamata sopra e del decreto-legge cui questa rimanda.

  • Obbligo certificazione verde per il personale scolastico

Rimane l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS).

  • Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa

Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata la sospensione del rapporto di lavoro. Questa mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del “sospeso” e alla scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto, che non supera i cinque giorni.

Inoltre, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

  • Obblighi e conseguenze per i soggetti diversi dal personale scolastico

Si conferma sia l’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i famigliari degli alunni, sia l’esclusione dell’obbligo per i bambini, alunni e studenti.

La violazione degli obblighi da parte dei soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero, il pagamento di una somma di denaro da 400 a 1000 euro, secondo il decreto-legge 25 marzo 2020, art.4, n.19.

Qualora acceda nell’istituzione scolastica un lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro.

  • Controllo della certificazione verde COVID-19

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, hanno l’obbligo di verifica della certificazione verde COVID-19. Hanno, però, la possibilità di delegare l’accertamento a personale a tal fine formalmente individuato.

Nei confronti dei soggetti esterni che accedono a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito a campione.

  • Sanzioni per eventuale omesso di controllo

Il dirigente scolastico, il responsabile delle istituzioni scolastiche, educative e formative e i loro delegati che omettono di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da euro 400 a euro 1000, secondo le previsioni di cui all’art.4, decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.