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Classificazione agenti biologici

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo (entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico) anche microrganismi geneticamente modificati, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni o allergie o intossicazioni, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Come patogenicità si intende ogni processo caratterizzato da penetrazione e moltiplicazione, nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni unicellulari (agenti infettivi: batteri, miceti, protozoi) o da virus. La neutralizzabilità è la capacità sviluppata dall’uomo di combattere l’agente patogeno, mediante l’impiego di forme di profilassi o terapeutiche.

Gli agenti biologici sono ripartiti in 4 gruppi a seconda del rischio di infezione:

GRUPPO DI RISCHIO 1

Microrganismi che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani e nella popolazione.

  • RISCHIO INDIVIDUALE: nessuno/basso
  • RISCHIO COLLETTIVO/ propagarsi nella comunità: nessuno/basso

(es. Bacillus subtilis – funghiEscherichia coli (ceppi non patogeni))

GRUPPO DI RISCHIO 2

Possono causare malattie nell’uomo, possono costituire un rischio per i lavoratori, hanno una bassa probabilità di propagarsi nella comunità, sono di norma disponibili misure profilattiche o terapeutiche efficaci.

  • RISCHIO INDIVIDUALE: moderato
  • RISCHIO COLLETTIVO: rischio di propagazione basso

(es S. pyogenes – Herpesviridae – virus dell’epatite – HCV – HIV)

GRUPPO DI RISCHIO 3

Possono causare malattie gravi nell’uomo, possono costituire un serio rischio per i lavoratori e la popolazione, hanno una moderata probabilità di propagarsi in comunità (trasmissibilità), di norma sono disponibili misure profilattiche terapeutiche efficaci.

  • RISCHIO INDIVIDUALE: elevato
  • RISCHIO COLLETTIVO: basso/moderato

(es. M. tuberculosis – Dengue virus – virus Chikungunya – MERS/SARS-Covid)

La Commissione europea a seguito della emanazione della Direttiva (UE) 2020/739, ha inserito il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici della Direttiva 2000/54/CE, di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo; il Virus che ha generato la pandemia in essere è stato classificato come agente di gruppo.

GRUPPO DI RISCHIO 4

Possono provocare malattie gravi nell’uomo, costituiscono un grave rischio per gli operatori, hanno un elevato rischio di propagazione nella comunità, modalità di trasmissione collettiva, non sono disponibili di norma efficaci misure preventive o terapie.

  • RISCHIO INDIVIDUALE: elevato
  • RISCHIO COLLETTIVO: elevato

(es. Filovirus (virus Ebola, Marburg) – Crimean- Congo Febbre emorragica virus – Lassa virus – Variola virus)

Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.

La Legge obbliga il Datore di lavoro, di qualunque attività lavorativa, a effettuare, tra le altre, la valutazione del rischio biologico per verificare l’esposizione agli agenti biologici dei lavoratori come da vigente normativa, decreto legislativo 81/08 e smi, per l’igiene, la sicurezza e salute del proprio personale dipendente durante i lavori. Il datore di lavoro ho l’obbligo di mettere in atto tutte quelle misure tecniche, organizzative e di attrezzature, necessarie a limitare al massimo il rischio di infortuni e di malattie professionali per i propri lavoratori.

Nella valutazione dei rischi in processi industriali o qualunque altra tipologia di attività e settori lavorativi si devono predisporre le adeguate misure di contenimento a seconda della pericolosità dell’agente biologico, dell’esposizione, delle quantità in uso/manipolazione, ecc.

Partendo dall’elenco degli agenti biologici, devono essere valutati tutti i rischi correlati; sono da predisporre le misure da adottare, principalmente misure preventive; si devono poi prevedere adeguati livelli di contenimento, le precauzioni e le procedure di emergenza in caso di eventi accidentali. Da non dimenticare poi la cartellonistica e il segnale di rischio specifico che evidenzi determinate situazioni. Come misura di protezione dei lavoratori, si dovranno individuare gli adeguati dispositivi di protezione ed indumenti di protezione, prima “collettivi”, ed infine “Individuali”. L’azienda dovrà predisporre una propria linea guida interna e le prassi da seguire per tenere sotto controllo tale rischio. In ultimo l’Azienda dovrà verificare il corretto smaltimento dei rifiuti.

In caso di possibile contaminazione del personale e rischio di malattie infettive, il medico competente dovrà valutare la necessità o meno di sorveglianza sanitaria specifica in conformità con il protocollo sanitario. Si ricorda che sono tutti dati sanitari, e quindi il trattamento degli stessi deve essere soggetto a privacy.

Il personale dei servizi sanitari e delle strutture sanitarie veterinarie è esposto al rischio di contrarre un’infezione in misura maggiore, attribuibile a numerosi agenti patogeni di disparata varietà, e per il contatto continuativo coi pazienti. In genere, tale rischio è imprevisto o non è immediatamente evidente, il che rende la valutazione dei rischi particolarmente difficile.

Relativamente al rischio biologico per la popolazione, il Ministero della Salute svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di salute, definendo le disposizioni da attuare, le attività di profilassi e raccordo con le istituzioni internazionali ed europee nel campo della sanità e della ricerca scientifica.

Data una malattia, intesa quale entità a sé stante, la patologia ne descrive cause, ceppi patogeni e patogenesi, nonché i segni oggettivi e i sintomi soggettivi che in tale malattia ricorrono, con approccio deduttivo.

Altre classificazioni degli agenti biologici:

Oltre alla classificazione che tiene in considerazione la pericolosità degli agenti patogeni in un ambiente controllato, quali sono i laboratori, esistono altre classificazioni, e tra queste le più importanti sono:

– classificazione ai fini bioterroristici;

– classificazione ai fini del trasporto.

La classificazione ai fini del trasporto tiene conto della salute del personale ad esso addetto in caso di incidente che causi il rilascio degli agenti e della pericolosità degli agenti anche in base alla loro resistenza ambientale e alle quantità presenti.