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Defibrillatori e Legge n. 116/2021

Il 28 Agosto 2021 è entrata in vigore la Legge n. 116 che introduce importanti novità riguardo la diffusione e l’uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE).

I punti principali della Legge sono:

  • maggiore diffusione dei defibrillatori in luoghi pubblici e su alcuni mezzi di trasporto
  • la possibilità di utilizzo del DAE anche senza aver partecipato a formazione specifica
  • l’introduzione nelle scuole dell’insegnamento delle manovre salvavita
  1. Diffusione

Sono stanziati fondi per favorire la progressiva diffusione dei DAE:

  • Presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, aperte al pubblico, con oltre 15 dipendenti
  • negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore

Gli Enti Territoriali possono prevedere l’installazione di postazioni DAE ad accesso pubblico collocate, ove possibile, in teche accessibili 24 ore su 24. Gli stessi Enti possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico.

L’uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore anche a chi non sia in possesso dei requisiti. Si applica l’articolo 54 del Codice Penale (stato di necessità) a chi, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare.

È fatto obbligo alle società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente (C.O. 118), a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico.

  1. Scuola

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado saranno introdotti percorsi formativi specifici riguardanti le manovre salvavita: tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l’uso del defibrillatore e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Negli istituti di istruzione primaria e secondaria è promossa una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei DAE

In tutte le scuole, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», potranno essere organizzate iniziative specifiche di informazione sull’arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso.

  1. Gestione

I soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla C.O. 118, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive), nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente al 28 agosto 2021 il venditore, attraverso modulistica informatica, comunica alla C.O. 118, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza. La C.O. 118, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.

Entro 120 giorni, sarà predisposta un’applicazione mobile integrata con i servizi delle C.O. 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l’emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso la stessa applicazione, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa.