Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti: chi è e cosa fa

Con il decreto n. 120 del 3 giugno 2014, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ampliato il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti, fissando la definizione dell’organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, e stabilendo i requisiti tecnici e finanziari necessari alle imprese che intendono iscrivervisi.  

Alcuni articoli di questo documento sono dedicati alla definizione dei requisiti, della formazione, dei compiti del responsabile tecnico delle imprese e delle aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti: una figura professionale che recentemente sta assumendo un ruolo sempre più prominente, altrimenti nota con la sigla RTGR. 

 

Chi è il Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti? 

 

La sua presenza all’interno delle aziende iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali è obbligatoria, perché costituisce un requisito d’idoneità tecnica necessario (ma certo non sufficiente) all’iscrizione stessa. 

Per la precisione devono dotarsi di questa figura le aziende che intendono offrire i servizi relativi alle categorie d’iscrizione, così indicate all’interno del decreto: 

  • categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani 
  • categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; 
  • categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; 
  • categoria 6: trasporto transfrontaliero di rifiuti; 
  • categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi; 
  • categoria 9: bonifica di siti; 
  • categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. 

Eppure, il ruolo del responsabile tecnico non si esaurisce semplicemente con questa funzione, ma implica compiti e responsabilità. 

Questi ultimi sono definiti in termini generali, ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 del sopraccitato decreto, dove si legge che compito del responsabile tecnico è effettuare le operazioni necessarie “ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa”, rispettando le norme in atto e accertandosi che queste vengano applicate correttamente; ma anche che la sua attività è effettiva, e non esente da responsabilità. 

Le parole del legislatore si aggiungono a quanto già chiarito dalla circolare n. 1866, diffusa dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali nel 1999, dove a questa figura si ascriveva la responsabilità relativa ai provvedimenti di natura tecnicagestionale e progettuale, che garantiscano il rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e sanitaria, e allo stesso tempo assicurino la “qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”. 

 

Che cosa fa l’RTGR? 

 

Compiti e responsabilità dell’RTGR sono definiti in maniera dettagliata dalla delibera n.1, emanata dal Consiglio nazionale il 23 gennaio 2019, distinguendo opportunamente tra compiti generali e compiti specifici, pertinenti esclusivamente ad una categoria.  

Per quanto riguarda i primi, l’articolo 1 parla di: 

  • coordinamento dell’operato degli addetti dell’impresa; 
  • definizione delle procedure da attuare nel caso in cui si incontri un pericolo, o ci si trovi in situazioni d’urgenza, allo scopo di limitare la manifestazione di rischi e pericoli; 
  • vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione; 
  • verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni presentate dai soggetti ai quali sono affidati i rifiuti. 

I compiti specifici, invece, sono enumerati negli articoli compresi tra il 2 e il 6, e ripartiti in base alla categoria d’iscrizione, nel modo che segue. 

Per la categoria 1, nell’ambito della gestione dei centri di raccolta: 

  • garanzia della formazione e dell’informazione degli addetti che operano negli impianti; 
  • analisi e verifica del corretto allestimento degli impianti. 

Per le categorie 145 e 6, nell’ambito del trasporto di rifiuti urbani, di rifiuti non pericolosi, di rifiuti transfrontalieri e in quello del trasporto di merci pericolose: 

  • redazione della dichiarazione attestante l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare (distinguendo opportunamente tra merci pericolose e merci non pericolose); 
  • vigilanza sulle condizioni dei mezzi di trasporto allo scopo di accertarne l’idoneità al trasporto; 
  • definizione delle procedure per il controllo del codice EER, per il controllo da parte dei conducenti della rispondenza tra rifiuti trasportabili e rifiuti trasportati, per la corretta esecuzione delle operazioni di carico e scarico, per garantire la sicurezza del carico, e per assicurare la presenza a bordo dei mezzi di tutta la documentazione necessaria (onde evitare sanzioni); 
  • formazione e informazione del personale utente dei mezzi sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti; 
  • formazione e informazione dei conducenti sull’adeguata compilazione della documentazione che accompagna i rifiuti. 

Per la categoria 8, nel settore dell’intermediazione e del commercio: 

  • formazione degli addetti sulla corretta compilazione della documentazione relativa ai rifiuti; 
  • verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni presentate dai soggetti ai quali sono affidati i rifiuti. 

Per le categorie 9 e 10, vale a dire negli ambiti della bonifica di siti e della bonifica di beni contenenti amianto: 

  • redazione, con assistenza del legale rappresentante dell’impresa, di una dichiarazione attestante le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzatture, la loro disponibilità all’interno dell’impresa e il loro stato di conservazione; 
  • verifica del mantenimento delle attrezzature; 
  • redazione di una relazione, in cooperazione con il legale, nel caso in cui l’azienda dichiari l’impiego di attrezzature non indicate nell’allegato A della deliberazione del 2001. 

L’ultimo articolo, infine, stabilisce che il responsabile tecnico che ricopre questo ruolo per più imprese contemporaneamente sia tenuto a rendere loro note tutte le attività svolte, mediante un apposito modello fornito dal Comitato nazionale. 

 

Chi può ricoprire questo incarico? 

 

Fermo restando che i criteri e i limiti per l’assunzione di questo e altri incarichi vengono stabili in seguito a deliberazione del Comitato nazionale, sulla base di quanto si legge nel decreto, questo incarico può essere ricoperto: 

  • da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa; 
  • dal legale rappresentante dell’impresa stessa; 
  • da un dipendente competente in materia; 

purché sia in possesso di titoli di studio idonei, e che abbia maturato un periodo di esperienza nel settore per cui richiede l’iscrizione. In ogni caso, per accertare i concorsi degli specifici requisiti necessari all’ammissione, viene effettuata una verifica d’idoneità, che prevede una verifica iniziale, e varie altre, ripetute ogni cinque anni allo scopo di assicurare i necessari aggiornamenti 

Dall’esame iniziale e dalle verifiche successive è esentato soltanto il legale rappresentante. 

 

Qual è il contenuto delle verifiche? 

 

Come precisato dall’articolo 13 del DM, “le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche” sono stabiliti dal Comitato nazionale, il quale è intervenuto sulla questione con le disposizioni delle delibere n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017, indicando moduli e argomenti per ciascuna delle categorie d’iscrizione.  

moduli così previsti sono i seguenti: 

  • modulo di carattere generale (obbligatorio per tutte le categorie, senza variazione); 
  • modulo dedicato alla raccolta e al trasporto dei rifiuti (per le categorie 1, 4 e 5); 
  • modulo dedicato all’intermediazione e al commercio rifiuti (categoria 8); 
  • modulo sulla bonifica dei siti inquinati (categoria 9); 
  • modulo sulla bonifica dei beni contenti amianto (categoria 10). 

Per quanto riguarda la prova di verifica iniziale, è previsto che i candidati, che abbiano presentato domanda presso le sedi della Camera di Commercio nella loro regione, sostengano le prove relative ad almeno due moduli, vale a dire quello di contenuto generale e uno di quelli di contenuto specialistico. 

La formazione del responsabile tecnico 

 

A partire dal 16 ottobre 2017, per poter essere ammessi alle verifiche di idoneità è necessario essere in possesso di un diploma, e per quelle categorie per cui si richiedono la conoscenza di procedure complesse e il possesso di competenze specifiche – come intermediazione e commercio rifiuti (categoria 8), bonifica di siti inquinati (categoria 9) e bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10) – anche della laurea. 

Per acquisire tutte le nozioni necessarie a superare queste prove, è possibile frequentare dei corsi di formazione, dalla frequenza non obbligatoria, ma accessibili sia ai responsabili in carica che desiderano ricoprire un incarico in nuove categorie di gestione rifiuti, sia a quelli che vorrebbero soltanto aumentarne le classi d’iscrizione.  

Generalmente i percorsi formativi prevedono: 

  • un modulo di base, della durata di 24 ore, in preparazione dell’esame generale, obbligatorio per tutte le categorie; 
  • un modulo specialistico, della durata di 24 ore, in vista degli esami delle categorie 1, 4 e 5; 
  • un modulo specialistico, della durata di 28 ore, in preparazione dell’esame della categoria 8.