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DPCM 18 ottobre 2020: le indicazioni per le Scuole Secondarie di Secondo Grado

Con riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria da Virus Covid Sars 2 in data 18.10.20 è stato emanato il decreto contenente le misure attuative di riferimento. In particolare al punto 6 di detta normativa vengono emanate le indicazioni che si riferiscono alle Scuole Secondarie di Secondo Grado che dovranno applicarsi a far data dal 21.10.2020 e che possono essere cosi riassunte:

  • Incremento della didattica a distanza che rimane complementare alla didattica in aula svolta secondo i protocolli in essere. Non vi è uno specifico rapporto di riferimento da seguire per quanto concerne la suddivisione tra ore di formazione a distanza e ore di lezione in aula.
  • Rimodulazione degli orari che potranno comprendere attività svolte in orari pomeridiani. L’ingresso non potrà comunque avvenire prima delle ore 9.00.
  • Le riunioni degli organi collegiali e delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del personale convocato;
  • Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni;

Per quanto concerne l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.

Si specifica inoltre che:

Per quanto concerne i Servizi educativi per l’infanzia: gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti detti servizi educativi per l’infanzia.
L’ente proprietario dell’immobile scolastico può autorizzare l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di riferimento e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessari.

Altre formazioni consentite non strettamente concernenti le istituzioni scolastiche:

  • Corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico formative degli istituti di formazione dei ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia;
  • Corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza;
  • Corsi autorizzati o finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti;
  • Corsi in materia di salute e sicurezza