Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Dpcm del 7 agosto 2020: le misure di contenimento Covid-19 prorogate fino al 7 settembre 2020

Con il DPCM del 7 agosto 2020 sono state prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. In precedenza, il 30 luglio, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga del stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione della patologia Covid-19 , e dei conseguenti provvedimenti, tra cui relativi a edilizia scolastica, lavoro agile, assunzioni specializzandi medici, continuità assistenziale, protezione lavoratori, potenziamento reti di assistenza territoriale

Si riportano di seguito gli obblighi che restano invariati e prioritari:
Mascherine. Protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini sotto i sei anni, nonché le persone con disabilità. Le mascherine di comunità, monouso o lavabili, devono coprire dal mento fin sopra il naso. A ciò si aggiunge l’igiene costante e accurata delle mani.
Distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ovunque.
I soggetti con febbre maggiore di 37,5°con infezione respiratoria devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
Divieto di assembramento nei parchi e giardini pubblici e rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi per attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia.

Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale sono invece consentite le seguenti attività:
Attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Eventi sportivi minori. Dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. Obbligatoria la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria.
Eventi e competizioni sportive sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, se riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
Attività sportiva di base e attività motoria svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Manifestazioni pubbliche possono essere svolte soltanto in forma statica.
Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati con distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Sale da ballo e discoteche e locali assimilati restano invece sospesi sia all’aperto sia al chiuso.
Manifestazione fieristiche e congressi: consentiti dal 1° settembre 2020.
Scuole di ogni ordine e grado. Ferma restando la ripresa dei servizi educativi e dell’attività didattica secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Trasporto pubblico locale, anche non di linea. Il Presidente della Regione può disporre la riduzione o la soppressione dei servizi per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze assicurando i servizi minimi essenziali. L’erogazione deve, comunque, essere modulata in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie di maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
Stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso. Aperti a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

All’art. 1 il dpcm si sofferma sull’ambito della formazione consentendo la ripresa dell’attività formativa in diversi settori. In materia di formazione vengono consentiti dal DPCM del 7 agosto i seguenti corsi:
• corsi abilitanti, le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole;
• corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
• corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole ed altri enti di formazione;
• corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni;
• corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a patto che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’INAIL, con il fine del mantenimento del distanziamento sociale.
• corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia.
• corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.