Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

COVID-19, nuova circolare INAIL sulle prestazioni garantite in caso di contagio di origine professionale

Una nuova circolare fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati INAIL contagiati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo quanto previsto dalla nuova circolare n° 13 del 3 aprile 2020 “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro”, specificato dallo stesso presidente dell’istituto Franco Bettoni, tutti i casi accertati di contagio da Covid-19 che risultino avvenuti in ambito lavorativo prevedranno la piena tutela da parte di Inail analogamente a quanto previsto per tutti gli altri casi di infortunio o malattia professionale.

Assumono particolare rilievo, essendo in maniera comprovata esposti ad un maggiore rischio di contagio, le mansioni come operatori sanitari e le categorie in costante contatto con l’utenza.

Come chiarito dalla circolare, l’ambito della tutela Inail riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l’alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
L’assicurazione Inail viene inoltre estesa anche ai lavoratori per cui un’identificazione attendibile delle cause del contagio risulta più complicata. Un esempio è rappresentato dalla recente estensione dell’assicurazione ai “riders”, incaricati alle consegne a domicilio, considerati tra le mansioni più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus. In tali casi la circolare spiega che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

L’obbligo per il datore di lavoro si conferma la denuncia/comunicazione.

Il periodo di tutela da parte di Inail si configura dal primo giorno di astensione dal lavoro da parte del lavoratore, comprovato dalla certificazione medica di avvenuto contagio (redatta secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche) e coincidente con il primo giorno di quarantena. Compito del Medico certificatore è trasmettere telematicamente la certificazione ad Inail.
Obbligo per il Datore di lavoro è la denuncia/comunicazione di infortunio/malattia, nel momento in cui viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.

L’infortunio in itinere può essere riconosciuto anche nel caso si utilizzi un mezzo privato.

La tutela del lavoratore da parte di Inail si estende inoltre ai casi di contagio eventualmente intercorsi nel corso del normale tragitto casa-lavoro da parte del lavoratore, a tutti gli effetti risultanti come “infortuni in itinere”. Essendo comprovato l’accrescimento del rischio di contagio nell’utilizzo dei mezzi pubblici, si includono nella casistica anche i lavoratori che, per necessità lavorative, utilizzino un mezzo privato.

Forniti chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.

La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di revisione delle rendite Inail. La sospensione avviene qualora la data ultima per richiedere la revisione della rendita ricada nel periodo compreso tra il 23 febbraio (compreso) e il 1° giugno 2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ossia dal 1° giugno 2020.
Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). La rimessione nei termini avrà una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.