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Sicurezza sul lavoro e fattorini rider per la consegna a domicilio

E’ stato pubblicato sulla G. U.  n. 207 del 4 settembre 2019 il Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Il testo oltre ad occuparsi di crisi aziendali estende la tutela della sicurezza ai lavoratori gestiti da piattaforme digitali, cioè i famosi fattorini rider per la consegna a domicilio, effettuata in motorino, in bicicletta o a piedi.

L’Articolo 47-bis identifica al comma 1 la figura dei riders come: “…i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, …, per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, …, attraverso piattaforme anche digitali.”

Dove, per piattaforme digitali, si considerano, i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

L’articolo 47-ter decreta quanto segue:
1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
2. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
3. L’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.