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Modalità e procedure di elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la pubblica amministrazione con più di 15 dipendenti

Il decreto legislativo 626/94 all’articolo 18 comma 1 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.”, in merito alla “Consultazione e partecipazione dei lavoratori”. La prima novità di rilievo, espressa dal decreto, è rappresentata dall’istituzione di una figura obbligatoria che, in rappresentanza dei lavoratori, si occupasse degli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
L’istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene a porsi come momento di passaggio da una concezione statica, basata sull’adempimento di obblighi, principalmente da parte del datore di lavoro, ad una più dinamica e aperta, volta alla partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
Il decreto inoltre definisce che, per le realtà produttive con più di 15 dipendenti, il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
In particolare per la pubblica amministrazione si fa riferimento all’accordo Aran – Confederazioni Sindacali del 7/05/1996.

Numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da nominare

All’articolo 3 vengono definiti il numero di RLS da nominare in funzione del numero dei dipendenti e vengono indicati anche gli ambiti ove e possibile scegliere il rappresentante.
Nel dettaglio l’accordo prevede che:

Amministrazioni o unita’ lavorative da 16 a 200 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua nell’ambito delle rappresentanze sindacali.

Amministrazioni o unita’ lavorative da 201 a 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano da 201 a 1000 dipendenti, i rappresentanti per la sicurezza sono 3 nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti.

Amministrazioni o unita’ lavorative con piu’ di 1000 dipendenti:
nelle amministrazioni o unita’ lavorative che occupano piu’ di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza e’ pari a 6. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti.

Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.

a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificamente tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
La procedura di elezione e’ quella applicata per le elezioni delle RSU.

b) Nei casi in cui sia gia’ costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue: entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza e’/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno; tale designazione verra’ ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell’assemblea, si procedera’ a una nuova designazione sempre all’interno della R.S.U; nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.

c) Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita – e fino a tale evento – e nelle amministrazioni o nelle unita’ lavorative operino esclusivamente le RSA costituite ai sensi del vigente art. 19 della legge n. 300/70 il/i rappresentante/i per la sicurezza e’/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le amministrazioni o unita’ lavorative con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.

d) Nelle amministrazioni o unita’ lavorative in cui vi sia compresenza di RSU e RSA la individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto. L’elettorato passivo e’ riservato ai componenti della RSU e delle RSA.

e) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza e’ eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio.