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Sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva negli impianti sportivi

La separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso:

a)      l’installazione di un parapetto di altezza pari a 1,10m, misurata dal piano di imposta, conforme alle UNI 10121-2 o equivalente e realizzato in materiale incombustibile,
b)      la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,5 m rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,5 m. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 m misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
c)       la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 m, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.

Almeno uno dei parapetti deve essere munito di separatori realizzati in materiale incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attività sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di elevare la separazione fino ad un’altezza complessiva pari a 2,2 m, misurata dal piano di imposta. L’elevazione dei separatori è realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed è stabilita di volta in volta dal questore, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Gli impianti, inoltre, devono essere muniti di almeno uno degli elementi di separazione sopra menzionati. In relazione a specifiche esigenze, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore della provincia, può essere disposta la realizzazione di tutti gli elementi di separazione ovvero di ulteriori misure di sicurezza.

In aggiunta a quanto previsto può essere disposta la perimetrazione della zona di attività sportiva mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unità ogni diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unità. Detto personale deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante osservazione la zona riservata agli spettatori.

Per la distanza delle predette separazioni dallo spazio di attività sportiva, si rimanda ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali.