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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

La legge 70/94 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione,denuncia e notificazione previsti dalle leggi in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione- denominato MUD e comunemente ribattezzato “740 ecologico”. La dichiarazione MUD 2003 deve essere presentata  alla camera di commercio, industria , artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il 27 giugno 2003 per i rifiuti prodotti, trasportati o smaltiti nell’anno 2002.  La scadenza – originariamente prevista per il 5 maggio – è stata corretta dal Ministero dell’Ambiente. Il MUD 2003 deve essere compilato secondo il modulo contenuto nel dpcm 24 dicembre 2002, come integrato dal dpcm 24 febbraio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 448 del 27 febbraio 2003. Dall’ analisi del nuovo Mud  emerge che, rispetto al precedente modello, le semplificazioni sono rilevanti:

– l’utilizzo dei nuovi codici C.E.R. per la codifica dei rifiuti;
-la possibilità di presentare il MUD per via telematica, già sperimentata con successo negli ultimi anni in alcune province;
– l’introduzione della comunicazione IPPC all’interno del MUD, prevista al fine della costituzione dell’inventario delle emissioni in aria ed acqua: deve essere presentata dai gestori d’impianti produttivi di grandi dimensioni esclusivamente per via telematica, con compilazione su uno specifico sito Internet (ai sensi dell’art. 10 comma 1 del dlgs n. 372/99);
– l’introduzione della procedura di compilazione semplificata per alcune imprese: in sostanza sarà sufficiente compilare due fogli invece dei precedenti cinque-sei moduli.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Il MUD riguarda gli obblighi e i soggetti previsti
1.      dall’art. 11 e dall’art. 19 comma 4-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389;
2.      dall’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389.

I soggetti tenuti alla presentazione sono:

per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali
-i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti;
-i soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
-i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
-le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
-le imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a 15 milioni (limitatamente ai soli rifiuti pericolosi);
-le imprese e gli enti che producono:
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (escluse le imprese artigiane con un numero di dipendenti inferiore o uguale a tre);
rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, dall’abbattimento dei fumi;

per quanto riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati:
-i Comuni , i consorzi di Comuni
-le Comunità montane
-le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti:
-le autorità portuali ove istituite, o le autorità marittime.

per quanto riguarda i rifiuti non assimilati conferiti al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione:
-i gestori del servizio pubblico.

per quanto riguarda gli imballaggi immessi nel mercato ed esportati:
-i produttori di imballaggi vuoti che effettuano, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno secondo il regolamento del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) di cui all’art. 31 del D.M. 29 ottobre 1997;
-gli autoproduttori di imballaggi così come definiti dal regolamento CONAI;
-gli importatori di imballaggi vuoti e pieni;
-gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni.

per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzati:
-i riutilizzatori.

Tali soggetti se non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto il MUD non devono presentare un MUD in bianco.
I rifiuti non pericolosi di origine industriale o artigianale assimilati ai rifiuti urbani in base al regolamento comunale di cui all’art. 21 comma 2 D. Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sono dichiarati dal Comune, dal consorzio di Comuni, dalla Comunità montana, dall’azienda speciale con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati che gestisce il servizio, unitamente ai rifiuti urbani. Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all’interno di un’unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell’attività commerciale o di servizio.Le dichiarazioni relative alle quantità, alle tipologie ed all’identità dei soggetti che conferiscono i rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi al servizio pubblico sono effettuate dal gestore di quest’ultimo.
In merito all’esenzione dalla presentazione del MUD relativa alle imprese artigiane aventi fino a tre dipendenti e produttrici di rifiuti non pericolosi, si precisa che il numero di dipendenti si calcola con riferimento agli occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.Per le comunicazioni rifiuti, compresi i rifiuti recuperabili, si dovrà utilizzare la codifica europea CER di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e sue successive modifiche ed integrazioni, riportate nell’allegato 1 al dpcm 24 dicembre 2002.La codifica europea CER individua 20 gruppi di rifiuti, con i relativi sottogruppi, e contrassegna ogni rifiuto con un codice di sei cifre raggruppate a coppie “aa bb cc”; dove le coppie “aa” e “bb” indicano rispettivamente gruppo e sottogruppo e solo la coppia “cc” identifica il rifiuto specifico. Ne consegue che l’individuazione di un rifiuto potrà essere tale solo se effettuata tramite un codice che contenga le tre coppie di cifre diverse da zero zero (00).

Struttura del Mud

La comunicazione rifiuti si articola nelle seguenti sezioni:
·         sezione comunicazione semplificata;
·         sezione anagrafica;
·         sezione rifiuti;
·         sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani;
·         sezione intermediazione e commercio;
·         sezione imballaggi.

Sono tenuti a compilare esclusivamente la sezione comunicazione semplificata solo i soggetti dichiaranti per i quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
·         presentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo;
·         sono produttori di non più di tre rifiuti;
·         i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
·         per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;

La comunicazione semplificata non è sufficiente nel caso ricorrano anche le condizioni di cui all’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: le imprese dovranno compilare anche le schede della sezione imballaggi.Per tutte le altre casistiche di produzione e di gestione dei rifiuti e di imballaggi, il dichiarante deve compilare e presentare – oltre alla sezione anagrafica – solo le sezioni, ed all’interno di queste le schede ed i moduli, inerenti la propria attività.

Modalità di compilazione

Il MUD può essere trasmesso alle Camere di commercio su carta, su dischetto o via internet. La scelta può essere fatta solo dai produttori di rifiuti, mentre gestori ed intermediari sono obbligati all’ uso del dischetto o a internet. Quest’ ultimo sistema gode della firma digitale, cioè del nuovo sistema introdotto dal Dlgs 39/1993 per l’ invio telematico dei documenti amministrativi che usa il sistema della criptazione con doppia chiave asimmetrica.  La firma è distribuita dalle Ccia alle imprese che, mediante una smart card personale, inviano il Mud alle Camere medesime.Per la compilazione su supporto cartaceo deve essere utilizzata la modulistica ufficiale approvata con D.P.C.M. e che viene distribuita gratuitamente dalla Camera di Commercio. Tutte le quantità numeriche riportate nella dichiarazione devono essere espresse nelle unità di misura indicate nelle istruzioni e nella modulistica.
Per la compilazione su supporto informatico è consentito utilizzare i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici ed eventualmente i nastri magnetici a bobina. Anche in questo caso, la Camera di Commercio distribuisce gratuitamente il software MUD 2003 necessario per la compilazione delle dichiarazioni. Il programma può essere scaricato anche dai siti Internet di Infocamere ed Ecocerved.

Presentazione del MUD

Il modello deve essere presentato, unitamente all’attestazione di versamento dei diritti di segreteria, alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

I diritti di segreteria previsti dalla legge 70/94 : 10 euro per ogni scheda anagrafica contenuta nella denuncia presentata su supporto informatico e 15 euro per ciascuna denuncia presentata su supporto cartaceo. Il versamento deve essere effettuato utilizzando un bollettino a quattro bande, una delle quale deve essere allegata alla dichiarazione.
La legge 39/02, entrata in vigore il 10 aprile 2002, all’articolo 15 impone ai raccoglitori di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi non incaricati dal Cobat di trasmettere in copia al Cobat stesso, entro il 30 aprile di ogni anno, la parte del MUD relativa appunto alle batterie al piombo esauste e ai rifiuti piombosi. La violazione dell’obbligo comporta le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.

Sanzioni

L’articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 22/97 prevede una sanzione amministrativa da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro per coloro che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto. Se la comunicazione è effettuata entro il 60º giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 70/94, la sanzione è ridotta: da un minimo di 25,82 euro fino a 154,94 euro.