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Il Pronto Soccorso aziendale e gli indici di frequenza d’infortunio per il gruppo di tariffa

La normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori contiene diversi riferimenti in materia di pronto soccorso aziendale,è interessante notare come già in uno degli interventi legislativi meno recenti vale a dire il D.P.R. 303/56 gli art. 27-31 erano stati dedicati alle modalità con le quali questo servizio deve essere organizzato

Tuttavia, nonostante l’evoluzione che i testi di legge avevano subito in tema di sicurezza del lavoro ai fini di una corretta ma anche fattibile attuazione di tali principi legislativi si era reso necessario un ulteriore passaggio cioè un regolamento di attuazione che rendesse concretamente realizzabile quanto previsto dalla normativa del ’56.

L’obiettivo è stato raggiunto con il D.M. 388/03 secondo il quale in qualunque azienda indipendentemente dalla sua dimensione deve essere presente un pronto soccorso. La norma contiene tutte quelle disposizioni a lungo auspicate fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 che consentono al datore di lavoro, titolare dell’obbligo di realizzare il servizio di pronto soccorso , di sapere esattamente come il pronto soccorso deve essere strutturato (nomina della squadra,  formazione, cassetta di primo soccorso piano di primo soccorso ecc).

Il testo ha inoltre provveduto a classificare le aziende in tre diversi gruppi dove il criterio scriminante è costituito dal rischio di infortunio ordinato in modo decrescente.

Il gruppo A comprende le aziende dove il rischio infortunio è significativamente alto (centrali termoelettriche, laboratori nucleari, fabbriche di esplosivi): all’interno di tale gruppo la norma vi fa rientrare le aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari I.N.A.I.L. il cui indice d’infortunio per inabilità permanente superiore a 4 come si desume dalle statistiche dell’ente Assicuratore relativo al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ogni anno. Parimenti ne fanno parte anche le aziende appartenenti al settore agricolo con un numero di dipendenti a tempo indeterminato superiore a cinque.

Proseguendo nell’analisi delle altre categorie previste dal D.M. 388/03 la probabilità dell’evento lesivo comincia gradualmente a ridursi come dimostrano le aziende del gruppo B che comprende sulla base di queste premesse le aziende con un numero di lavoratori uguale o maggiore di tre ma che per le caratteristiche peculiari della loro attività produttiva non rientrano nel gruppo A.

Infine qualora un’azienda registri meno di tre dipendenti viene collocata nel gruppo C.

Il D.M. 388/03 stabilisce la criteriologia in base alla quale operare la collocazione dell’azienda in esame ad uno di questi tre gruppi ma in realtà l’identificazione della categoria corretta è competenza del datore di lavoro che per adempiere a tale obbligo si baserà sul parere del Medico Competente.
Data la rilevante probabilità di infortunio per le aziende rientranti nel primo gruppo in questi casi il datore di lavoro comunica quest’informazione all’ASL competente territorialmente che si attiverà per predisporre gli opportuni interventi mentre qualora la valutazione del datore di lavoro (sentito il parere del Medico Competente) stabilisca l’appartenenza della propria azienda ad uno degli altri due gruppi l’unico accorgimento da applicare sarà quello di riferirsi all’attività con l’indice più elevato.