Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Il Garante semplifica le notificazioni: i casi in cui è veramente necessaria

Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 31 marzo 2004

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha adottato il previsto provvedimento per individuare i trattamenti di dati personali (raccolta, uso, conservazione etc.) che non dovranno essere oggetto di notificazione al Garante.

Già il Codice in materia di protezione dei dati personali, entrato in vigore il 1 gennaio scorso, aveva introdotto una robusta semplificazione in materia, riducendo a pochi casi essenziali l’obbligo di notificare preventivamente all’Autorità l’avvio di un trattamento di dati.

Fin dalle prime settimane di applicazione del Codice, e in vista del termine transitorio del 30 aprile per la presentazione delle notificazioni, il Garante ha ritenuto necessario individuare, a date condizioni, nuove semplificazioni che interessano società, enti locali, operatori sanitari (in particolare medici di medicina generale e pediatri), liberi professionisti, datori di lavoro e gestori di impianti di videosorveglianza.

Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione