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Recidività e maggiorazioni delle sanzioni

L’introduzione della Legge 145/2018 comporta, come quanto specificato all’art. 1 comma 445 lettera E, l’inasprimento delle sanzioni per coloro che reiterano la violazione. Questa nozione viene di fatto ripresa dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 art. 8-bis nella quale si specifica che: “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.

Con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 e la successiva integrazione n. 1148 del 5 febbraio 2019, l’ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 14 marzo una terza nota, la n.2594, con chiarimenti sulla maggiorazione delle sanzioni e sul concetto di recidiva.

La nota indica che ai fini della recidiva il trasgressore è la persona fisica “che agisce per conto della persona giuridica”. La recidiva non potrà configurare nel caso in cui:

  • L’illecito sia riferito pur indirettamente alla medesima persona giuridica ma commesso da persone fisiche diverse;
  • L’illecito è commesso dalla stessa persona fisica ma per conto di persone giuridiche diverse.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, analoghe considerazioni vengono formulate per gli illeciti commessi relativi al D.Lgs. 81/08. In questa situazione, va tuttavia tenuto conto che la recidività viene considerata per il solo datore di lavoro o per la persona fisica che ha commesso l’illecito e che abbia rivestito tale carica.

Per considerarsi recidivo un illecito si tiene conto anche di quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio. L’arco di tempo triennale di riferimento deve essere considerato sia il periodo in cui l’illecito è stato commesso e sia il tempo in cui lo stesso sia stato accertato e divenuto definitivo.