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Durata Massima Orario Lavoro Notturno

L’INL (Ispettorato Nazionale del lavoro) con la nota protocollo n. 1438 del 14 febbraio 2019 ha chiarito le modalità di calcolo per il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate.

Nasceva il dubbio se l’arco temporale dovesse essere riferito all’articolazione dell’orario settimanale del singolo lavoratore (che può essere organizzato su cinque o su sei giorni di lavoro alla settimana), oppure se dovesse essere inteso in termini astratti (e quindi sempre riferito a sei giorni di lavoro).

L’INL ha specificato che, ai fini del rispetto della durata massima di lavoro notturno, si deve fare riferimento alla settimana lunga (articolata su sei giorni). Ciò vale a prescindere dall’effettiva articolazione dell’orario settimanale di lavoro del lavoratore interessato (su cinque o sei giorni di lavoro). Infatti, nel caso di prestazione lavorativa su cinque giorni, il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore.

Per considerarsi lavoro notturno, disciplinato dal D.Lgs. 66/2003, l’attività compiuta dal lavoratore dovrà essere svolta nell’arco temporale tra le ore 24 e le ore 5 per una durata complessiva di 7 ore consecutive.

Affinché si possa definire “lavoro notturno” è necessario che l’attività lavorativa sia prestata di notte per almeno tre ore per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.

L’articolo 13 del D.Lgs. 66/2003 definisce il limite di durata massima di una prestazione lavorativa notturna che non può superare in qualsiasi caso le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore.

Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento del lavoro notturno, l’articolo 11 del D.Lgs. 66/2003 esclude alcune categorie di lavoratori riportate di seguito:

  • Le donne dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • La lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
  • La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Per eseguire correttamente il calcolo delle ore/settimana l’INL ha specificato pertanto che:

  • Nel caso in cui il lavoratore esegua 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi, il personale addetto a prestazioni lavorative notturne non potrà eseguire lavoro straordinario, in quanto verrebbe meno il limite di durata massima previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 66/2003;
  • Nel caso in cui il lavoratore esegua 6 giornate lavorative in una settimana, il lavoratore notturno può eseguire straordinari fino ad un massimo di 48 ore settimanali, in quanto eseguirebbe comunque massimo 8 ore giornaliere rispettando il limite previsto.

L’INL afferma che al lavoratore deve essere concesso un adeguato periodo di tempo per il ripristino delle sue capacità psicofisiche. Il lavoratore che esegue le 40 ore settimanali suddivise su 5 giornate lavorative ha a disposizione due giorni per ripristinare di tali capacità.

In qualsiasi caso, come specificato nell’articolo 15 del D.lgs. 66/2003: “Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.”