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In materia di sicurezza, un unico corso non può valere per l’aggiornamento di più qualifiche

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha richiesto un parere alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a quanto segue:
Se vi è la possibilità di organizzare un unico corso formativo valido sia come aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di addetto all’emergenze e antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”.

A tal proposito occorre ricordare che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, si evince che: “…Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida”.

In base al punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene quindi:
– Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse.
– Non sia possibile che lo stesso momento formativo possa essere considerato sia come corso di aggiornamento che come convegno e/o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016.