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Nuova norma tecnica di prevenzione incendio per alcune attività commerciali

Sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 3/12/2018 è stato pubblicato il Decreto 23 novembre 2018, che ha per oggetto Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.

Il decreto, che entra in vigore il 2/1/2019, aggiorna le regole tecniche verticali (RTV) del DM 3/8/2015 con il nuovo paragrafo V.8. Le nuove norme si possono applicare, in alternativa al DM 27/7/2010, a tutte le attività individuate con il numero 69 del DPR 151/11 esistenti o di nuova costruzione.

Dall’Allegato al Decreto si osserva subito un numero superiore di aree rispetto alle precedenti rtv, suddivise per:

  • superficie lorda utile
  • altezza
  • funzionalità.

In particolare sono previste, tra le altre, aree:
TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m2,
TK1: aree collegate alle aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superfici > 150 m2,
TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 Kg
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione (muletti ecc.).

La strategia compartimentazione viene modificata limitatamente alle aree di tipo TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, per attività commerciali con piani più alti di 12 m e interrati.

Nella strategia esodo la mall viene considerata luogo sicuro temporaneo se rispetta le seguenti condizioni:

  • carico d’incendio specifico nella mall qf≤ 50MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo,
  • distanza minima tra le facciate contrapposte pari √7H con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m,
  • livello di prestazione controllo incendio IV esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano sulla mall,
  • livello di prestazione rivelazione allarme IV, esteso alla mall e tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano,
  • livello di prestazione controllo fumo e calore III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano.

Per la strategia controllo incendio è previsto un livello II di prestazione (solo estintori) per attività commerciali in aree TA o TB1 classificate HA e HB di tipo:

  • AA[A (superficie lorda utile) ≤ 1500 m2], carico d’incendio qf ≤ 600 MJ/m2;
  • AB[1500 < A ≤ 3000 m2], carico d’incendio qf ≤ 100 MJ/m2.

Tali prescrizioni risultano più vantaggiose rispetto a quanto previsto dal DM 27/7/2010 al punto 7.3 (È ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m2 e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m2 siano prive di impianti naspi/idranti.)

Per attività commerciali con superficie maggiore di 3000 m2 carico d’incendio qf ≥ 600 MJ/m2 e velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio ≥ 3 è necessario un livello di prestazione controllo fumi e calore III.

Infine all’interno delle aree TA, TB1 e TB2 non è ammesso l’impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso. Sono invece ammessi forni a legna.

Per concludere possiamo affermare che questo nuovo approccio, che individua obiettivi differenti a seconda della tipologia dell’attività, rappresenta una evoluzione normativa che definisce le caratteristiche che il sistema di controllo del fumo e del calore deve possedere a seconda delle finalità di sicurezza necessarie ed alla gestione dell’esodo che sia vuole implementare.