Identificazione dei soggetti formatori per la modalità e-learning
La Commissione Interpelli, al fine di chiarire quali siano i soggetti abilitati ad effettuare la formazione dei lavoratori ha pubblicato l’interpello n. 7/2018 del 21 settembre 2018.
Dall’analisi dello stesso emerge che “i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’Accordo 7 luglio 2016 (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione anche in modalità e–learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II”.
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
 - gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
 - le Università;
 - le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
 - le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
 - l’INAIL;
 - il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - l’amministrazione della Difesa;
 - le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - Formez;
 - SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
 
 - le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
 - i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
 - gli ordini e i collegi professionali.
 
 
 