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Infortuni sul lavoro: dal 1° aprile 2006 inasprite le pene per omicidio colposo

La legge 102/2006 “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” modifica l’art. 589, comma 2, del c.p. innalzando il limite minimo edittale della pena per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da 1 anno a 2 anni di reclusione. Il massimo rimane di 5 anni di reclusione.

Altra modifica è apportata dalla l. 102/2006 all’art.590, comma 3 del c.p., sanzioni per le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; in questo caso a subire un’inasprimento sono sia i minimi che i massimi della pena i quali passano da 2 a 3 mesi nel minimo, da 6 mesi ad 1 anno nel massimo; in corrispondenza le multe che prima andavano da un minimo di € 247 ad un massimo di € 619, ora passano a € 500, nel minimo a € 2000, nel massimo. Per le lesioni gravissime, la pena detentiva della reclusione da 6 mesi a 2 anni viene aumentata alla reclusione da 1 anno a 3 anni; per queste ultime è abolita, poi, la pena pecuniaria, rimanendo in vigore solo quella detentiva come appena descritta.

Nessuna modifica tocca l’art 590 c.p. nel suo 4° comma; né neppure viene meno la regola di base della procedibilità d’ufficio sia per le lesioni che per l’omicidio colposo.

Agli aumenti previsti dalla l. 102/2006 consegue, quindi, l’impossibilità di ottenere la conversione della pena da detentiva in pecuniaria, in quanto, l’innalzamento del minimo edittale ad 1 per le lesioni e a 2 anni per l’omicidio colposo, rende impossibile tale conversione, in quanto si supera il limite dei 6 mesi che è quello massimo consentito per usufruire di tale beneficio.

Gli aggravamenti di pena saranno applicati alle lesioni e agli omicidi verificatisi dopo il 1° aprile 2006. Per tutti i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge 102/2006, continuerà ad applicarsi l’art. 589, comma 2 e 590, comma 3, c.p., antecedenti alla modifica; il trattamento più favorevole è imposto dall’art. 2, comma 3, c.p. per il quale: “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

Profilo processuale

Si accorciano, poi, i tempi delle indagini preliminari; per cui, il comma 2-ter dell’art. 406 c.p.p. introdotto con la l. 102/2006, asserisce che in caso di procedimenti relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche, la proroga per il termine delle indagini preliminari non può essere concessa più di una volta; quindi, al massimo, 6 mesi, più 6 mesi, per un massimo di 12 mesi.

Sono ridotti anche i termini per l’esercizio dell’azione penale; con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 416 c.p.p. in caso di omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, il PM deve depositare la richiesta di rinvio a giudizio entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Il comma 1-bis, art. 522 c.p.p., stabilisce anche che il decreto di citazione del PM debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

Vengono inoltre assegnati termini massimi per la comparizione in giudizio, che prima erano assenti.

Ai tempi minimi già fissati nel codice vigente, si aggiungono, dunque, tempi massimi che prevedono: per l’omicidio colposo un termine per la comparizione non superiore a sessanta giorni; per le lesioni, il termine massimo previsto è di  non oltre novanta giorni dall’emissione del decreto.

Considerazioni finali

Nel caso l’indagato si avvarrà del termine di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al PM il compimento di atti d’indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio, è verosimile che il decreto , in caso il PM  decida di accogliere le richieste dell’indagato sopra elencate,  difficilmente potrà rispettare il termine richiesto di 30 giorni per l’emissione del decreto di citazione a giudizio.

Altra possibile causa di non rispetto per il termine di 30 giorni appena descritto sarà riconducibile al fatto che il decreto di citazione a giudizio può avvenire solo dopo la data di fissazione dell’udienza fatta dal Presidente del Tribunale; in mancanza di questa, non si potrà comunque rispettare il termine.

Bisogna specificare che il carattere dei termini introdotti dalla l. 102/2006 è di tipo ordinatorio, quindi, il loro mancato rispetto non comporta alcuna sanzione.

Per concludere, con questa legge, viene a profilarsi da parte del legislatore, la tendenza a perseguire prima  alcuni delitti rispetto ad altri, derogando al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale per cui tutti i reati sono parimenti perseguibili.