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Cruscotto infortuni INAIL per datori di lavoro e soggetti delegati

cruscotto5Nell’ambito delle misure di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, con il decreto legislativo n. 151/2015 è stato abolito l’obbligo della tenuta del Registro infortuni nonché l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie.

Con la Circolare n. 31 del 2 settembre 2016, l’INAIL ha introdotto la possibilità di consultare il CRUSCOTTO INFORTUNI da parte dei datori di lavoro, dei soggetti delegati e i loro intermediari (ovvero i soggetti abilitati ad operare in qualità o per conto dei datori di lavoro e alla trasmissione dei flussi informatici dei dati riguardanti il rapporto di lavoro dipendente – art.1 della legge n.12/1979).

Il CRUSCOTTO INFORTUNI è il nuovo applicativo adottato dall’Istituto al fine di migliorare l’efficacia dell’attività ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.

Mediante tale applicativo è possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.

A seguito dell’aggiornamento del suddetto applicativo, i dati sono accessibili anche ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari.
Si può consultare il CRUSCOTTO INFORTUNI tramite l’area “Servizi online” del sito istituzionale dell’Inail – al menu “Denuncia d’infortunio e malattia”.
Le credenziali di accesso sono quelle già in possesso, per trasmettere la denuncia di infortunio in modalità telematica.

Si possono consultare informazioni relativamente a:
– unità produttiva: datori di lavoro in gestione ordinaria e PA titolari di specifico rapporto assicurativo;
– struttura dell’amministrazione statale: datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
– località: settore Agricoltura.

Il servizio consente di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale utente disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.