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Scaffalature metalliche: interpello n. 16 del 20 dicembre 2013

Nel caso in cui l’attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell’ambito di un cantiere mobile – come definito dall’articolo 89 del D. Lgs 81/08 – l’operazione costituisce una parte dell’intera opera da realizzare. Lo stabilisce la risposta all’interpello n. 16 del 20 dicembre 2013 del Ministero del Lavoro. Ne consegue la totale applicazione di quanto previsto dall’articolo IV, Capo I, del D. Lgs 81/08.

In particolare, l’applicazione del sopracitato articolo, è subordinata alla necessità che i lavori di riferimento siano finalizzati alla realizzazione di opere fisse, permanenti o temporanee oppure al montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, l’attività di montaggio e smontaggio delle scaffalature metalliche rientra nel campo di applicabilità del Titolo IV a seguito di un’attenta analisi congiunta dei seguenti elementi:
a)     Contesto in cui la scaffalatura è montata
b)     Tipologia della scaffalatura.

In relazione al criterio indicato alla lettera a), occorre valutare la necessità che il montaggio / smontaggio della scaffalatura richieda l’installazione di un cantiere, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
– Recinzione, accessi e segnalazioni realizzati appositamente per l’installazione;
– Viabilità dedicata;
– Impianti di alimentazione e reti di elettricità, gas, acqua ed energia di qualsiasi tipo;
– Zone di deposito materiali con pericolo incendio o di esplosione;
– Presenza di linee elettriche aeree potenzialmente interferenti con l’installazione;
– Presenza di condutture sotterranee potenzialmente interferenti con l’installazione;
– Cantieri confinanti con l’area di installazione.

In relazione al criterio indicato alla lettera b), occorre avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile a lavori di costruzione, opere fisse, permanenti o temporanee in metallo; si possono escludere le opere di mero assemblaggio di attrezzature o elementi di arredo. Di seguito una linea guida in base alle tipologie di scaffalature:
– Scaffalature leggere: esclusione campo di applicazione titolo IV;
– Scaffalature medie, pesanti e molto pesanti: possibilità di rientrare nel campo di applicazione  del titolo IV;
– Magazzini dinamici a gravità: esclusione campo di applicazione titolo IV;
– Magazzini ed archivi automatici: rientrano nel campo di applicazione del titolo IV;
– Archivi e magazzini mobili o compatibili: esclusione campo di applicazione del titolo IV;
– Scaffalature autoportanti e leggere con passerelle multipiano: rientrano nel campo di applicazione del titolo IV.

Infine, le scaffalature non sono da considerarsi attrezzature dal lavoro, salvo i casi in cui esse rientrino nella definizione di macchine, ai sensi del D. Lgs 17/2010, articolo 2, comma 2.