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Decreto del fare: semplificazioni anche in materia di sicurezza sul lavoro

La legge n.98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, introduce diverse disposizioni che vanno a modificare il D.Lgs. n. 81/2008 mirando a una semplificazione di una disciplina che appare sempre complessa e controversa.

Il D.L. n. 69/2013, cosiddetto “decreto del fare”, è intervenuto su diversi punti del D.Lgs. n. 81/2008 come, per esempio, sugli appalti (art. 26), sulla formazione delle figure della prevenzione (artt. 32-37), sulle prestazioni lavorative di breve durata (art. 3), sul regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro (art. 71, commi 11 e 12), sulla sicurezza in edilizia (Titolo IV). Al tempo stesso, è stato introdotto anche un nuovo regime a beneficio delle imprese che svolgono attività a basso rischio alle quali è stata concessa la facoltà di ricorrere, in alternativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), quella della compilazione di un modello semplificato di cui, però, al momento non sono noti i contenuti.

DUVRI

Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, viene previsto che, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le altre imprese.

In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per evitare i rischi da interferenze.

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Le esclusioni relative alla redazione del DUVRI riguardano i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.

Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori considerando come riferimento temporale un anno dall’inizio dei lavori. 

Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali

Focalizzando l’attenzione sulle misure più significative occorre osservare che tra queste spicca, in particolare, quella introdotta dall’art. 32, comma 1, lettera b), della legge n. 98/2013, la quale inserendo nell’art. 29, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 6-ter, ha concesso la facoltà ai datori di lavoro operanti nei settori di attività a basso rischio infortunistico, di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (DVR), un modello semplificato di cui agli artt. 17, 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008.

In sostanza, quindi, per questi soggetti sono state aperte tre possibilità:
– redigere il DVR “ordinariamente”;
– redigere il DVR secondo le procedure standardizzate già previste;
– compilare questa nuova attestazione.

Questa nuova semplificazione non sarà immediatamente operativa in quanto occorrerà attendere l’adozione di un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che dovrà individuare i settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e di parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL, e la modulistica da utilizzare.

Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività

Il datore di lavoro provvede all’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive (insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive) che provvederà a trasmetterla all’organo di vigilanza.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per la presentazione della notifica.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 riguardano il regime delle verifiche obbligatorie previsto per le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII; resta fermo che la prima di queste verifiche è effettuata dall’INAIL che, secondo quando previsto dall’art. 32, comma 1, lettera f), della legge n. 98/2013, vi deve provvedere, però, nel termine più breve di quarantacinque giorni e non più di sessanta dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati. In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell’adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.

Inoltre, è stato espressamente previsto che l’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione; in questo caso il datore di lavoro potrà avvalersi, quindi, di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili

Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera. 

La formazione delle figure della prevenzione

La Legge n. 98/2013 è intervenuta anche sulla formazione delle figure della prevenzione; infatti, l’art. 32, comma 1, lettere c) e d), ha previsto alcune semplificazioni finalizzate a evitare la sovrapposizione di attività formative in capo ai singoli soggetti che molto frequentemente hanno partecipato a corsi diversi ma che hanno per oggetto gli stessi argomenti; in particolare, all’art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, è stato inserito il nuovo comma 5-bis in base al quale, in tutti i casi di formazione e di aggiornamento previsti dalla stessa norma, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Un’analoga disposizione è stata inserita all’art. 37, comma 14-bis, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione e di aggiornamento previsti per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Vengono pertanto eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento di crediti formativi per la durata e i contenuti già erogati.

Le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Semplificazione dei modelli per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo

Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento.

Denuncia infortuni

Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’INAIL trasmetta i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni per via telematica alle autorità di pubblica sicurezza, alle ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.

La disposizione diventerà operativa sei mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

Un altro importante intervento ha riguardato le prestazioni lavorative di breve durata; infatti, l’art. 35 della legge n. 98/2013 ha introdotto all’art. 3, D.Lgs. n. 81/2008, il nuovo comma 13-bis il quale ha previsto che, con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della Salute, sarà definito un regime semplificato per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro relativamente ai lavoratori occupati per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.

Le semplificazioni hanno riguardato l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e questa nuova disciplina è finalizzata anche a evitare duplicazioni di adempimenti di questo tipo assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso. 

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Semplificazioni e proroghe in materia di prevenzione incendi

Con la legge n. 98/2013 il Governo è intervento anche sulla materia della prevenzione incendi introducendo, da un lato, alcune semplificazioni e dall’altro anche una proroga; infatti, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e di cui all’art. 11, comma 4, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare (art. 3 del sopra citato decreto) qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità.

Inoltre, fermo restando la semplificazione per questi soggetti, è concessa la proroga al 7 ottobre 2014 per la presentazione dell’istanza preliminare, di cui all’art. 3, e dell’istanza, di cui all’art. 4, D.P.R. 151/2011.