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Agenti biologici e D.Lgs. 81/08

Comunicazione all’ASL

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano l’uso di agenti biologici classificati nei gruppi 2 o 3
dell’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
a) Nome e indirizzo dell’azienda e del titolare;
b) Il documento di valutazione dei rischi.
2. Il datore di lavoro che intende utilizzare un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute e darne comunicazione all’organo di vigilanza territorialmente competente; l’autorizzazione ha
durata di 5 anni ed è rinnovabile.
3. Nel caso dovessero verificarsi incidenti che possono provocare dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi per l’uomo, il datore di lavoro deve informare al più presto l’ASL, i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause determinanti e delle misure che intende adottare o che ha già adottato per porre rimedio
all’avvenimento.

Registro degli esposti

I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un registro in cui vengono
riportati, per ogni lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. Il datore di lavoro, tramite il medico competente, istituisce ed aggiorna il registro e ne consegna una copia all’Istituto
superiore della sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo di
vigilanza competente.


IN BREVE

Chi

 

Cosa

 

Come

 

Datore
di lavoro

Comunicazione
ASL e autorizzazione

Uso
di agenti biologici di classe 2,3 o 4: comunicazione all’ASL
dei dati anagrafici dell’azienda e del documento di
valutazione dei rischi almeno 30 giorni prima dell’inizio
attività.

Agente biologico di classe 4: rilascio autorizzazione
ministero della salute e comunicazione ASL

Sorveglianza
sanitaria lavoratori esposti

Uso
di agenti del gruppo 3 e 4:

I
lavoratori sono iscritti in un registro in cui vengono
riportati, per ognuno,l’attività svolta, l’agente
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.

Il
datore di lavoro, tramite il medico competente, istituisce
ed aggiorna il registro e ne consegna una copia all’Istituto
superiore della sanità, all’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro e all’organo di
vigilanza competente.

IMPORTANTE

La valutazione dei rischi di esposizione ad agenti biologici è parte integrante del documento di valutazione dei rischi

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 81/08 Titolo X Esposizione ad agenti biologici
art. 269- Comunicazione;

art. 270- Autorizzazione;

art. 280- Registro degli esposti

Allegato XLVI

A CHI RIVOLGERSI

– ASL

– Istituto Superiore della Sanità
– ISPESL