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Interessi moratori automatici nelle transazioni commerciali

Interessi moratori automatici nelle transazioni commerciali

In attuazione della direttiva comunitaria 29 giugno 2000/35/CE, il decreto legislativo 231/2002, ha introdotto nel nostro ordinamento, una sorta di tutela in favore della parte che, negli scambi commerciali, viene considerata contrattualmente più debole, e questo attraverso il riconoscimento, ex-lege, degli interessi di mora.

Innanzitutto, è opportuno precisare che il presente decreto trova applicazione limitatamente ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Secondo le indicazioni del legislatore comunitario, per tale deve intendersi qualsiasi contratto tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. 

Sono esclusi dai rapporti oggetto del provvedimento i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, le richieste di interessi inferiori a 5 euro, nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Il provvedimento, inoltre, non si applica ai contratti con i consumatori, nonché ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.

Il campo di applicazione del predetto provvedimento, quindi, è limitato ai contratti che prevedono, quale prestazione principale del debitore, il pagamento di somme di denaro. Per l’adempimento della stessa, ed è questa la novità normativa, è concesso al debitore il termine, legale, di trenta giorni; il cui dies a quo è fissato alla data di ricevimento della fattura ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Nell’ipotesi in cui la fattura non abbia data certa, il termine inizierà a decorrere dal ricevimento della merce o della prestazione; analoga considerazione va fatta qualora la fattura sia anteriore alla data di ricevimento della merce o della prestazione. Scaduto tale termine, gli interessi moratori cominciano a decorrere automaticamente, senza necessità di alcuna intimazione scritta.

Il principio di automaticità della decorrenza degli interessi è stabilito dall’art. 4 del Dlgs 231/2002, il quale prevede, altresì, nel rispetto del principio della libertà contrattuale, la possibilità che le parti possano accordarsi diversamente in ordine alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto medesimo (termini contrattuali). La violazione dei termini contrattuali è sanzionata con la decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento ovvero, per i contratti di durata, dalla fine del periodo di pagamento.

Gli ultimi due commi dell’art. 4 prevedono una disciplina leggermente differente in merito ai termini per il pagamento dei corrispettivi, in relazione ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili. 

Infatti, il pagamento deve essere effettuato entro il termine legale di 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato, rispetto ai parametri fissati dall’art. 5, del quale tratteremo successivamente, di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

E’ d’uopo evidenziare, altresì, che la normativa in esame prevede, sempre con riferimento alla categoria delle transazioni appena indicata, la possibilità che le parti stabiliscano un termine superiore rispetto a quello legale di 60 giorni, a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Ovviamente, la validità di un accordo in deroga tra le parti, sia con riferimento alla determinazione della data di pagamento che alla fissazione del saggio degli interessi, presuppone il non abuso della libertà contrattuale in danno al creditore. Infatti, il nostro legislatore sanziona con la nullità l’accordo che, se considerate la corretta prassi commerciale, la natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, la condizione dei contraenti e i relativi rapporti commerciali, nonché ogni altra circostanza del caso, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

Qualora il debitore non dimostri di non essere responsabile del ritardato pagamento, al creditore spetta, salva la prova del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., altresì, il risarcimento in misura ragionevole, per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo.

L’art. 5 del presente decreto, poi, si occupa dell’aspetto più pratico della tematica in oggetto, ossia della determinazione del saggio degli interessi di mora a favore del creditore. Infatti, tale indice viene individuato in misura pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, aumentato di sette punti percentuali. Anche a tal proposito, in conformità alla direttiva che si recepisce, è fatta salva la possibilità per le parti di disporre diversamente sulla misura degli interessi, attenendosi ad una soglia più bassa o più alta, sempre nel rispetto della libertà contrattuale.

Per comodità si evidenzia, in base al contenuto del comunicato del Ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, che il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione dei sette punti previsti, è pari al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003.