Quali sono le possibilità di ricorso contro il giudizio di inidoneità alla mansione emesso dal medico competente?
Il         giudizio di idoneità presenta alcune criticità per le problematiche ad         esso correlate, soprattutto nelle realtà lavorative in cui non sia         possibile adibire a mansioni alternative un lavoratore non più idoneo         alle mansioni abitualmente svolte.
 L’art. 16 del D. Lgs. 626/94 definisce che il          giudizio che il medico competente è chiamato ad esprimere è un         giudizio di idoneità alla mansione specifica.
 Pertanto il giudizio deve tener conto di tutti i rischi         legati alla mansione specifica. E’ovvio che nella valutazione si dovrà         tener conto anche dell’esistenza di patologie extra – professionali         che possono incidere sulla idoneità del lavoratore.
 Un giudizio sull’ idoneità del lavoratore deve essere sempre         espresso dal medico competente al termine del accertamento         sanitario; una eventuale sospensione del giudizio non è ammessa.
 La mancata espressione scritta del giudizio da parte del medico è         considerata ai sensi dell’art. 16 espressione di idoneità.
 Qualora un lavoratore rifiuti di sottoporsi a uno o più esami previsti         dal protocollo, il  medico         competente non potrà esimersi dall’ esprimere un giudizio, che potrà         essere di inidoneità parziale o totale (nel caso in cui si reputi che         la mancata esecuzione dell’accertamento renda impossibile         l’espressione del giudizio di piena idoneità alla mansione         specifica).Tale giudizio va espresso anche per garantire al lavoratore         la possibilità di ricorso all’organo di vigilanza ai sensi del comma         4 dell’art. 17.
 Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 626/94 il datore di         lavoro possa chiedere, anche al di fuori della periodicità fissata dal         medico competente, la rivalutazione del giudizio espresso nei confronti         di un lavoratore di cui reputi siano venute meno le capacità lavorative         per le mutate condizioni di salute.
 Per quanto riguarda la possibilità di revisione del giudizio da parte         dell’organo di vigilanza, l’art. 17 prevede la possibilità di         ricorrere, entro 30 giorni, avverso il giudizio del medico competente.
 Il nuovo giudizio ha validità per la durata della periodicità prevista         dal protocollo sanitario e comunque sino alla successiva visita del         medico competente.
 E’ ammesso il ricorso sia da parte del lavoratore che da parte del         datore di lavoro.
 Si ritiene inoltre ammissibile il ricorso presentato da un Patronato su         delega del lavoratore.
 
  
 