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Porte dei luoghi di lavoro: requisiti per essere accessibili e sicure

Le porte nei luoghi di lavoro devono rispettare determinate caratteristiche, in particolare vanno strutturate secondo quanto previsto dalle normative di legge di riferimento, affinché possiedano una serie di requisiti e possano essere considerate sicure e accessibili.

La funzione naturale delle porte nelle aziende pubbliche e private è quella di separare gli ambienti, al fine di ottenere maggiore riservatezza e comfort. Inoltre, i serramenti devono garantire il mantenimento dei prodotti della combustione per un determinato periodo, quindi devono possedere specifici standard di sicurezza.

Un’ulteriore funzione, questa volta dal punto di vista antinfortunistico, è quella di agevolare il transito delle persone da un ambiente all’altro, quindi le porte presenti negli spazi di lavoro devono permettere un passaggio rapido e sicuro alle persone.

Per essere certi che le porte installate nelle imprese siano conformi, dunque, bisogna conoscere le prescrizioni di legge in merito. Ecco tutto quello che bisogna sapere a riguardo, con una guida completa ai requisiti delle porte nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalle normative italiane.

 Che porte si usano sui luoghi di lavoro?

Negli ambienti di lavoro le porte non sono appena un componente d’arredo, ma anche un elemento funzionale che deve rispettare determinati standard e caratteristiche.

In particolare, nella scelta delle porte per uffici e aziende è necessario considerare diversi aspetti, tra cui:

  • dimensioni;
  • sicurezza;
  • igienicità;
  • isolamento termico;
  • luminosità;

Inoltre, le porte dei luoghi lavorativi devono possedere requisiti specifici in base all’ambiente in cui vanno installate, per utilizzare la porta giusta per ogni circostanza, rispettando anche i parametri di legge in merito all’accessibilità dei locali aziendali.

Ad esempio, alcuni ambienti devono essere dotati di porte REI, ossia serramenti resistenti alle fiamme del fuoco come le porte tagliafuoco, al fine di garantire una maggiore protezione degli occupanti in caso di incendio come previsto dalla legge.

Ad ogni modo, il riferimento principale per capire quali porte usare nei luoghi di lavoro è il Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989, dal titolo “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

 I criteri di progettazione delle porte per l’accessibilità dei luoghi di lavoro

L’articolo 4 del DM 236/1989 specifica i criteri di progettazione per l’accessibilità in merito alle porte dei luoghi di lavoro. Nel dettaglio, definisce alcuni aspetti generali in merito alle porte d’accesso, comprese delle indicazioni precise sulle misure da adottare e gli spazi minimi da rispettare.

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un transito agevole anche da parte di una persona su sedia a ruote, mentre il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Inoltre, occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi scarti tra gli elementi che costituiscono la pavimentazione siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire un’agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo. In questi casi sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli a ritorno automatico non ritardato (spesso utilizzate, per esempio, nei grandi centri commerciali), e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza.

Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali su ciascun lato. Per quanto riguarda i meccanismi di apertura delle porte, sono da preferire le maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

 Le misure delle porte nei luoghi di lavoro

Sempre il DM 236/1989 definisce anche una serie di requisiti per le misure delle porte nei luoghi di lavoro, fornendo delle indicazioni essenziali per determinare le dimensioni da rispettare nella progettazione e nella scelta dei serramenti per uffici e aziende.

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare, ad esempio, deve essere di lunghezza pari ad almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte, invece, deve essere di almeno 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (quella consigliata è di 90 cm).

Devono anche essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte abbiano una larghezza non oltre 120 cm, mentre gli eventuali vetri devono essere collocati a una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Allo stesso tempo, ricordiamo le prescrizioni antinfortunistiche, norme che sono finalizzate a rendere agevole l’utilizzo delle porte negli ambienti di lavoro durante l’attività lavorativa. Nel dettaglio, le porte devono potersi aprire dall’interno e, nel caso di lavori più pericolosi, devono essere garantite le aperture anche verso l’esterno, considerando anche le larghezze da rispettare in corrispondenza del numero dei lavoratori presenti.

 Altezza e larghezza minima delle porte interne: la normativa per le uscite di emergenza

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27/04/1955 definisce le norme per la prevenzione degli infortuni, disciplinando all’articolo 13 le caratteristiche delle vie e delle uscite di emergenza dei luoghi di lavoro.

Ai fini del presente decreto è importante specificare il significato di alcuni termini, tra cui:

via di emergenza, è un percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

uscita di emergenza, è un passaggio che immette in un luogo sicuro;

luogo sicuro, è un luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti e dalle conseguenze determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza.

In quest’ultimo caso, per larghezza di una porta o luce netta di una porta si intende la larghezza di passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, oppure in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

Il numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle tipologie di attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 metri, con una larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

 Altre caratteristiche di vie e uscite di emergenza

L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per il territorio.

Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall’autorità competente. Nei locali di lavoro, e in quelli destinati a deposito, è vietato adibire quali porte delle uscite di emergenza le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, non devono essere ostruite da oggetti che possano impedire il movimento verso aree sicure, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. Inoltre, devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme ai requisiti di sicurezza e alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico. A questo proposito, bisogna aggiungere che è importante mantenere le fonti di illuminazione in buone condizioni, provvedendo alla loro pulizia, effettuando controlli regolari ed assicurandone il funzionamento attraverso una manutenzione continua.

Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio, alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio.

Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall’organo di vigilanza. In quest’ultimo caso, sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell’organo di vigilanza.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

 Larghezza minima delle porte nei luoghi di lavoro

A questo punto, vediamo quali sono le caratteristiche di porte e portoni nei luoghi di lavoro, con riferimento particolare a una serie di aspetti generali, tra cui l’altezza e la larghezza minime da rispettare.

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.

Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio (in quanto infiammabili), e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di 1,20 metri.

Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse, la larghezza minima delle porte deve rispettare requisiti specifici in base al numero di lavoratori occupati.

Qual è la larghezza minima delle porte dei luoghi di lavoro con meno di 25 occupanti?

Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di 0,80 metri.

Qual è la larghezza delle porte per locali in cui normalmente ci sono da 26 a 50 lavoratori?

Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 metri che si apra nel verso dell’esodo.

Quale larghezza devono avere le porte di un locale destinato a 51 occupanti?

Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di 1,20 metri e una porta avente larghezza minima di 0,80 metri, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo.

Quale larghezza devono avere le porte di un locale destinato ad oltre 100 occupanti?

Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste per i locali destinati a meno di 100 occupanti, l’ambiente di lavoro deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell’esodo avente larghezza minima di 1,20 metri per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati, oppure una frazione compresa tra 10 e 50 dipendenti, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100 lavoratori.

Il numero complessivo delle porte può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di 1,20 metri è applicabile una tolleranza di meno del 5%. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di 0,80 metri è applicabile una tolleranza in meno del 2%.

Altre caratteristiche delle porte nei luoghi di lavoro

Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.

Immediatamente accanto ai portoni destinati alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

Le porte e portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza, e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti a causa delle schegge prodotte in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. Lo stesso vale per le porte e portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere in direzione del piano di calpestio.

Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Esse devono essere munite di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili, inoltre devono poter essere aperte anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di guasti elettrici o in caso di mancanza di energia elettrica.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza, invece, devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte dall’interno in ogni momento senza aiuto speciale. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni dei commi 9 e 10 del DPR 547/1955.

Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

 Le prescrizioni antincendio delle porte nei luoghi di lavoro

Infine, abbiamo le prescrizioni antincendio, che non stabiliscono in maniera fissa le larghezze e la resistenza al fuoco che le porte devono avere, in quanto viene lasciata autonomia alla decisione in base al numero delle persone presenti nell’ambiente ed in relazione alle relative necessità.

Si afferma che nelle parti comuni degli ambienti di lavoro di nuova costruzione dovrebbero essere costruite porte larghe non meno di 1,20 metri e con apertura verso l’uscita. Ciò è obbligatorio solo per gli ambienti particolarmente affollati e con pericolo di esplosione, oppure per quelli che si occupano di lavorazioni pericolose.

Si consiglia inoltre che le porte che mettono in comunicazione due ambienti, oppure che danno verso uno spazio sicuro, abbiano particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore, nonché particolari dispositivi di autochiusura.

Per quanto riguarda la disciplina nei confronti delle persone su sedie a ruote, viene suggerito l’uso di porte scorrevoli, inoltre la larghezza minima del vano deve essere superiore a 80 cm con apertura verso l’uscita, ricordando che le ante non devono intralciare il flusso dell’esodo quando si aprono.

Infine, si tenga in considerazione che la resistenza del dispositivo di autochiusura non deve presentare una resistenza maggiore di 8 kg.

 Porte e portoni: le regole in materia di sicurezza e salute sul lavoro del D.Lgs. 81/08

Veniamo ora al contenuto del regolamento attualmente in vigore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ossia il D.Lgs. 81/08, mettendo in evidenza che il suo rilascio non ha prodotto alcuna sostanziale differenza rispetto a quanto già disposto.

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio, e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell’esodo ed avere larghezza minima di 1,20 metri.

Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste nel punto precedente, la larghezza minima delle porte è di

  • 0,80 metri fino a 25 occupanti;
  • 1,20 metri da 26 a 50 occupanti con apertura verso l’esodo;
  • una porta di 1,20 metri e una porta di 0,80 metri di larghezza da 51 a 100 occupanti, entrambe con apertura nel verso dell’esodo;
  • almeno una porta che si apra nel verso dell’esodo con larghezza minima di 1,20 metri per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati, o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100, per tutti i luoghi di lavoro con oltre 100 occupanti.

Il D.Lgs. conferma anche le percentuali di tolleranza (5% per le porte con una larghezza minima di 1,20 metri e 2% per quelle con larghezza minima di 0,80 metri). Lo stesso succede con le caratteristiche delle porte per i locali di lavoro e i magazzini, le porte vicino ai portoni per i veicoli e quelle trasparenti.

Prescrizioni analoghe riguardano i sistemi di sicurezza delle porte scorrevoli e di quelle con apertura verso l’alto, i requisiti delle porte e dei portoni ad azionamento meccanico e le porte sui percorsi di emergenza.

Inoltre, le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

A quanto appena illustrato, va aggiunto che il presente regolamento indica tra gli obblighi imposti al datore di lavoro nel caso in cui abbia alle proprie dipendenze un lavoratore dalla capacità motoria ridotta, vi è quello di strutturare il luogo di lavoro in modo tale che le persone portatrici di handicap possano utilizzare le porte e le vie di circolazione, affinché possa accedere agevolmente agli ambienti di servizio e di incontro.