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Quale deve essere l’altezza di un parapetto e di un corrimano per scale ?

Altezza minima ringhiere, corrimano e parapetti: cosa dice la normativa?

Quando è necessario effettuare la ristrutturazione, oppure edificare ex novo ambienti esterni o interni, occorre seguire le normative di legge in ogni dettaglio. Ciò comprende anche il rispetto dell’altezza minima del parapetto o del corrimano delle scale, incluse le dimensioni e le distanze tra i gradini e, in generale, tutto ciò che riguarda questi manufatti.

Si tratta infatti di elementi che possono costituire o un rischio per la sicurezza, oppure rappresentare un problema di accessibilità. Ecco che cosa dicono le leggi in proposito e quali prescrizioni occorre seguire.

Quale deve essere l’altezza di parapetti e corrimani?

Le leggi che riguardano le scale sono, oltre al D.P.R. 547/55, il D.P.R. n. 503 del 24/07/1996 e il D.M. 236 del 14/06/1989. Di seguito, riportiamo gli articoli inerenti questi manufatti, corredati ove necessario di una breve spiegazione per comprendere meglio la normativa sull’altezza di parapetti e corrimani.

Per quanto concerne l’altezza dei parapetti delle scale, il D.M. n. 236 del 14/06/1989 (la norma più recente) prevede un’altezza del corrimano di almeno 90 cm. Inoltre, “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10″.

Norme simili regolano anche l’installazione e la costruzione di strutture collegate a queste, come soppalchi e balconi di qualsiasi modello e misura, eventualmente dotati di parti e accessori in vetro o in altro materiale fragile. Per esempio, si può fare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e alla Direttiva CE 2006/42, oppure al D.M. 17/01/2018 e ancora allo stesso D.M. 236 del 14/06/1989.

Ad ogni modo, i regolamenti edilizi locali possono prevedere una altezza minima maggiore rispetto a quella indicata dal DM. n. 236.

Le caratteristiche di parapetti e ringhiere delle scale

Una normativa da considerare in queste circostanze è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24/07/1996, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel dettaglio, l’articolo 7 “Scale e rampe” prevede:

Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale”.

Il Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989, invece, definisce le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero dei gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto, ossia di una ringhiera (o di una struttura analoga) della misura sufficiente a costituire una protezione dalle eventuali cadute. Le scale devono essere dotate inoltre di un corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente, per esempio in ferro (eventualmente con rinforzi in acciaio inox, materiali facili da reperire in vendita nei principali negozi).

Tutto questo vale sia per gli edifici privati che per quelli pubblici. Si tratta di norme essenziali e minime per garantirne la massima fruibilità anche alle persone con mobilità ridotta e, in generale, a chiunque abbia necessità o difficoltà particolari. In più, rispetto agli edifici privati, le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

  1. la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l’asse longitudinale;
  2. la lunghezza delle rampe deve essere contenuta, o in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
  3. il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
  4. in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad un’altezza proporzionata;
  5. è preferibile una illuminazione naturale laterale, dotando la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
  6. le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

Valori minimi di altezza di ringhiere e parapetti

Secondo il Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989, le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, con una pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm). L’altezza media dello scalino può andare da 16 a 20 cm, mentre la pedata da 23 a 30 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°. L’altezza minima di passaggio delle scale, invece, è di 1,90 metri e viene misurata in verticale.

Analoghe prescrizioni, con il medesimo scopo, sono dedicate anche ai parapetti e corrimano. In particolare, il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1 metro ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10, caratteristiche analoghe per l’altezza delle ringhiere in legno o ferro.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino. Il corrimano invece deve essere posto ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 metri. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 c m.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune, oppure non sono di uso pubblico, devono avere una larghezza minima di 0,80 metri. In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm) e l’altezza minima del parapetto.

L’altezza minima dei parapetti delle finestre 81/08

Il D.Lgs. 81/08, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza, definisce anche i requisiti degli edifici e dei locali destinati a luogo di lavoro. In particolare, per le attività commerciali e i locali usati come uffici, l’altezza minima delle finestre segue le norme urbanistiche, con un valore in genere di 2,70 metri. L’altezza minima dei parapetti delle finestre, invece, è di 90 cm o 1 metro a seconda delle circostanze.

Come si misura l’altezza di un parapetto?

Appreso qual è l’altezza minima dei parapetti, è importante sapere anche come misurare l’altezza di un parapetto per assicurarsi che rispetti le normative di legge. Questa dimensione si misura in verticale, partendo dalla parte superiore del manufatto che limita la possibilità di affaccio fino ad arrivare al piano calpestabile.

L’altezza dei parapetti di balconi, scale e terrazzi, dunque deve essere misurata dal pavimento all’ultimo elemento architettonico che funge da limitazione per l’affaccio. All’interno della misura minima di 1 metro, quindi, possono confluire anche strutture come la ringhiera, la sbarra di ferro o altri manufatti il cui scopo è impedire la caduta di oggetti e persone.