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Come impiegare i controsoffitti resistenti al fuoco ?

Il Ministro dell’interno ha fornito, mediante la circolare 16 Gennaio 2004, n.DCPST/A5/283/FR, dei chiarimenti circa l’impiego di controsoffitti certificati utilizzati per la protezione antincendio ai sensi della circolare MI.SA. n.91/1961.
In attesa di norme comunitarie di regolamentazione sulla modalità di attribuzione dei risultati di prove di resistenza al fuoco condotte sui controsoffitti viene chiarito quanto segue.
I controsoffitti si dividono in due categorie in base alla protezione antincendio delle strutture:

a)     controsoffitti con funzione propria di compartimentazione;
Essi sono sottoposti alle prove con le modalità previste per solette e solai non portanti. Costituiscono una separazione orizzontale antincendio, a prescindere dalla struttura eventualmente sovrastante ad essi.

b)    controsoffitti senza funzione propria di protezione, ma che contribuiscono alla resistenza al fuoco della struttura da essi protetta.
Essi sono sottoposti a prova con le modalità previste per le strutture protette senza applicazione di carico (comma 3.2.1, circolare n.91/1961) ovvero con applicazione di carico (comma 3.2.2, circolare n.91/1961).
La scelta tra tali prove crea dubbi sui risultati riportati sui verbali di prova; perciò per i controsoffitti al comma b) si fa presente che:
il risultato R di prove effettuate nel rispetto del comma 3.2.2, limitando cioè il riscaldamento delle strutture a 350°C, si può applicare a qualsiasi tipologia strutturale protetta da identico controsoffitto, prescindendo dalle caratteristiche geometriche della struttura, nonché dalle condizioni di carico, di vincolo e di resistenza meccanica del materiale impiegato e purché il controsoffitto sia posto ad una distanza dalla struttura non inferiore a quella di prova.
il risultato REI di prove effettuate nel rispetto del comma 3.2.1., cioè portando alla perdita di capacità portante la struttura cui esso è applicato, è direttamente applicabile soltanto a identiche tipologie strutturali caratterizzate da geometrie, condizioni di carico, di vincolo e di resistenza meccanica che risultino conservative rispetto alle rispettive caratteristiche della struttura in  prova, nonché della distanza fra controsoffitto e struttura non inferiore a quella di prova.
Anche per questi controsoffitti si può determinare il tempo di raggiungimento della temperatura di 350°C. Classificando il controsoffitto in base a questo tempo esso rientra nei casi trattati al punto precedente e per esso valgono i contenuti della circolare n.23752/4122 del 7 dicembre 1987.
per le strutture protette dai controsoffitti è possibile applicare i metodi analitici previsti dal D.M. 4 maggio 1998, Allegato II, utilizzando come andamento della temperatura dei gas di combustione. la temperatura media misurata sull’ala inferiore dell’elemento di acciaio protetto dal controsoffitto in prova incrementata del 15%.

Per tutte le tipologie trattate si dovrà comunque accertare che le condizioni di posa rispecchino fedelmente quanto previsto in prova, sia per le modalità di installazione, che per i dettagli costruttivi dei controsoffitti (in particolare sulla carpenteria metallica leggera di sostegno, sul tipo e sul passo della penditura, sul fissaggio delle cornici perimetrali, sulla presenza di dispositivi di bloccaggio dei pannelli alla carpenteria metallica di sostegno, sul trattamento dei giunti, sulla presenza di finiture superficiali, sull’alternanza degli strati costituenti il pannello isolante e sulla presenza di eventuali intercapedini nel pannello).