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Come devono essere i dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo?

Dispositivi per l’apertura manuale delle porte

Il D.M. 3 novembre 2004 ha fissato i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.
Tali dispositivi devono essere muniti di marcatura CE e devono essere quindi conformi alle norme UNI EN 179 O UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti.
Il decreto prevede l’installazione dei dispositivi di apertura manuale nei seguenti casi:
sulle porte delle vie di esodo, qualora ne sia prevista l’installazione, i dispositivi devono essere conformi almeno alla norma UNI EN 179 (o ad altra equivalente) qualora si verifichino le seguenti condizioni:
–    l’attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
–    l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 e inferiore a 26;

sulle porte delle vie di esodo, qualora ne sia prevista l’installazione, i dispositivi devono essere conformi alla norma UNI EN 1125 (o ad altra equivalente) qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
–    l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
–    l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
–    i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La commercializzazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti:
–    il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;
–    l’installatore deve eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo e deve redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni fornite dal produttore;
–    il titolare dell’attività provvede a conservare la dichiarazione di corretta installazione; effettua la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso; annota le operazioni di manutenzione e controllo su apposito registro.

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati, dovranno, invece, essere sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o di modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.