Attestato di formazione in materia di salute e sicurezza: come valutare se è valido
Quali sono le informazioni e quali dati personali che devono obbligatoriamente comparire su un attestato?
Come si può fare in maniera corretta il riconoscimento di un attestato non valido?
Di seguito vi riportiamo un’analisi degli aspetti principali di questo fondamentale documento sulla saluta e la sicurezza dei lavoratori per cercar di dar risposta a questa domanda…
L’attestato di una formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è un documento rilasciato dall’ente che ha erogato la formazione ad un lavoratore, al termine di un percorso formativo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dopo aver completato correttamente il test finale di apprendimento (70% dei punti totali).
Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di monitorare sempre la scadenza dei corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso questa certificazione, per sé stesso, per i suoi dipendenti per il bene della sua azienda.
La validità dei vari attestati di sicurezza sul lavoro è variabile e se l’imprenditore dimentica la scadenza dei corsi sicurezza sul lavoro può incorrere in sanzioni penali.
Per ovviare questa dimenticanza esistono diversi strumenti a disposizione del datore di lavoro per supportarlo nella stesura del piano formativo della propria attività.
Attestati per la sicurezza sul lavoro
Come in tutti i corsi di formazione, anche in quelli sulla sicurezza sul lavoro è previsto il rilascio di un attestato che certifica e funge da prova per l’avvenuta formazione previo superamento di una verifica.
Tale procedura va eseguita sia per i corsi in aula sia per i corsi online.
I documenti cartacei devono sempre essere consegnati al lavoratore e una copia inviata in azienda per l’archiviazione per mostrarli in caso di controlli.
Lo scopo di questo documento è quello di certificare, sotto la responsabilità dell’ente che lo ha emesso, che la formazione del soggetto è avvenuta in ottemperanza alle disposizioni di Legge vigenti.
Gli attestati sicurezza sul lavoro che vengono rilasciati però non hanno una durata illimitata, ma è necessario rinnovare la formazione con un aggiornamento per ogni corso per i lavoratori entro determinate scadenze. Tali scadenze sono riportare nel regolamento “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (valido su base nazionale).”
Quest’ultimo è in pratica il documento di riferimento per le aziende che intendono mettersi in regola con la formazione attraverso i corsi per i lavoratori relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Durata e validità dell’attesto per la sicurezza sul lavoro
Ogni formazione in materia di salute e sicurezza ha una propria durata e, per ognuna di queste, è previsto un aggiornamento specifico.
Per alcuni di questi aggiornamenti ci possono essere diverse modalità di erogazione (in aula o in modalità e-learning).
Analizziamo insieme i principali corsi e la loro durata:
- Formazione per addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio: è richiesta una formazione di aggiornamento periodico. Solitamente viene svolto ogni 3 o 5 anni.
- Per il rischio basso è previsto un modulo di aggiornamento di 2 ore, per il rischio medio è previsto un modulo di aggiornamento di 5 ore, mentre per il rischio elevato di 8 ore.
- Formazione per addetti alla Squadra di Primo Soccorso: scadenza triennale. A seguito della scadenza è previsto un aggiornamento di 4 ore per gli addetti del Gr. B&C e di 6 ore per gli addetti del Gr. A.
- Formazione Sicurezza per i lavoratori: i lavoratori devono frequentare un Corso di Formazione Sicurezza per Lavoratori composto da una Formazione Generale e una Formazione Specifica (quest’ultima con contenuti e durata diversi in base alla mansione che svolgono). La scadenza di tale formazione è quinquennale. Terminata la validità del Corso lavoratori è previsto un aggiornamento della durata di sei ore per tutte le categorie di rischi.
- Formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: il lavoratore che viene eletto come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dagli altri lavoratori deve essere formato con un corso di 32 ore che richiede un aggiornamento annuale. L’aggiornamento è della durata di 4 ore per le aziende con meno di 50 dipendenti e di 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti.
- Formazione per RSPP Datori di Lavoro: corso di formazione obbligatorio per quei datori di lavoro che decidono di assumersi in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. In alternativa le aziende possono decidere di delegare questo ruolo ad una figura di un’azienda esterna. Tale formazione ha una durata variabile in base al rischio specifico dell’azienda (indicato attraverso il Codice Ateco). La scadenza di tale corso è quinquennale e l’aggiornamento è di 6 ore (rischio basso), 10 ore (rischio medio) o 14 ore (rischio elevato). In questo aggiornamento vengono fatti approfondimenti sulle specifiche attività dei soggetti da formare.
Inoltre, non bisogna mai dimenticare che se l’aggiornamento non avviene entro la data di scadenza, gli attestati perdono di validità e il lavoratore non è più nelle condizioni di poter svolgere la specifica mansione fino a quando non avrà effettuato il corso di aggiornamento.
Per questo è sempre utile richiedere una consulenza al proprio rspp per la corretta gestione della modulistica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati compresi.
Attestati falsi come riconoscerli
Poiché l’attestato non è che semplice documento redatto da un soggetto, la contraffazione e la produzione di attestati falsi, purtroppo, è abbastanza diffusa.
Per questo bisogna porre la massima attenzione quando si ha di fronte un documento di questo tipo e non bisogna mai dimenticare che ci sono delle linee guida che devono sempre comparire su ogni attestato.
Questi elementi sono:
- La denominazione del soggetto che ha erogato il corso
- Norma di riferimento;
- Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale);
- Tipo di corso, settore di appartenenza, ore frequentate;
- Periodo di svolgimento del corso;
- Nominativo del docente;
- Firma del responsabile del progetto formativo
Inoltre, tutti gli attestati prodotti per le formazioni incluse nell’Accordo Stato Regioni 2011, devono riportare anche un numero progressivo.
Misure e sanzioni dell’apprendimento
La falsificazione degli attestati di frequenza ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rilasciati da un organismo paritetico non costituisce falso in scrittura privata – fattispecie abrogata dal Decreto Lgs. n.7/2016 – ma costituisce un falso punibile ai sensi della legge penale.
Purtroppo, spesso sentiamo notizie di sentenze riguardanti la falsificazione di tali documenti e un esempio recente lo abbiamo con la sentenza della Cassazione Penale n.16715, Sez.7, del 17 Aprile 2019: l’imputato, cioè il datore di lavoro, è stato dichiarato colpevole di numerose violazioni tra cui quella dell’art. 37 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08.
Inoltre, oltre ad attestati non validi rilasciati da chi non è effettivamente abilitato alla formazione sul lavoro, talvolta vi sono realtà o professionisti che, invece di vendere il corso, di fatto concedono certificati a pagamento (senza che l’azienda acquirente abbia effettivamente frequentato l’iter formativo).
Purtroppo, ci sono aziende che si accettano a queste situazioni per comodità o per risparmiare tempo, senza pensare alle responsabilità che hanno nei confronti dei lavoratori e alle possibili conseguenze.
Oltre alla mancata formazione dei lavoratori, che in questo modo non hanno le competenze necessarie per gestire situazioni di rischio e di emergenza, le sanzioni del D.Lgs. 81/2008 prevedono, in mancanza di una formazione adeguata da parte del datore di lavoro, “l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro, compresa la successiva valutazione degli importi”.
In conclusione, prima di procedere con un’iscrizione a qualsiasi corso, bisogna sempre verificare la qualità dell’ente, la propria trasparenza e che questo abbia i requisiti per erogare la formazione (es. accreditamento nella Regione di competenza); per le aziende è fondamentale comprendere che la formazione effettuata in assenza dei requisiti della normativa vigente equivale alla mancata formazione e quindi si è soggetti a sanzioni.