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Corso per Addetti alla Squadra di Emergenza Antincendio – Livello 1 ex Rischio Basso

Obiettivi

Corso antincendio che ha l’obiettivo di formare in maniera adeguata la squadra di emergenza nella prevenzione incendi, secondo la nuova disciplina imposta dal legislatore.
Il D.M. 02/092021 introduce nuove misure preventive e protettive contro i rischi di incendio, nonché norme in merito alla gestione delle emergenze.
Obbligo a carico del datore di lavoro è, innanzitutto, una classificazione della sua attività sulla base del rischio di incendio (livello di rischio 1, 2 e 3 ex rischi basso, medio, alto in riferimento al DM 03/10/1998). In base a queste tre categorie il legislatore impone l’obbligo di designare gli addetti al servizio antincendio e di formarli, in modo da acquisire le conoscenze indispensabili in tale ambito e i relativi aggiornamenti: il contenuto di tale formazione è diverso a seconda del livello di rischio cui l’attività appartiene.

Nel caso di corso antincendio livello 1 ex rischio basso, la normativa di settore prevede una durata di 4 ore per la formazione teorica e pratica di ogni addetto antincendio.

Tale figura è individuata dal decreto legislativo 81/08.

Frareg offre alle aziende una formazione antincendio di indiscusso valore, con docenti di comprovata esperienza e sempre disponibili per fornire chiarimenti ai dipendenti dell’impresa cliente.

Le lezioni sono organizzate secondo un apposito calendario e hanno l’obiettivo di illustrare i compiti di ciascun lavoratore preposto a far parte della squadra antincendio in situazioni di emergenza, oltre alle modalità con cui prestare i soccorsi (come l’utilizzo degli estintori). I corsi di sicurezza prevedono anche esercitazioni pratiche.

L’incendio e la prevenzione incendi

  • Principi della combustione;
    – prodotti della combustione;
    – sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
    – effetti dell’incendio sull’uomo;
    – divieti e limitazioni di esercizio;
    – misure comportamentali

La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

  • Principali misure di protezione antincendio;
    – evacuazione in caso di incendio;
    – chiamata dei soccorsi.

Prova pratica: Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modo di utilizzo di naspi e idranti

  • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
    – esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
    – presa visione del registro antincendio,
    – chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

La prova pratica può essere effettuata con due diverse modalità :

1: utilizzando un simulatore virtuale di incendio , adatta per formazioni del personale con esercizi pratici usando gli estintori al simulatore. Aziende  che non hanno parcheggi  o cortili a disposizione. Ditte che vogliono raggiungere nel più breve tempo possibile e in modo compatto la formazione antincendio dei loro collaboratori. Il sistema è costituito da un grande schermo a proiezione e da estintori che rispecchiano dimensioni e peso di quelli reali.  A mezzo di sensori il comportamento nell’atto di spegnere da parte dei partecipanti al corso viene giudicato da un calcolatore che decide poi se il tentativo d’estinzione era coronato da successo oppure no. A disposizione ci sono diversi possibili scenari d’incendio.

2: utilizzando per la realizzazione della prova pratica viene predisposta, all’aperto, una vasca riempita con dell’acqua e collegata ad una bombola di gas, generando un fuoco controllato.
La prova pratica comincia con una spiegazione delle caratteristiche degli estintori che i partecipanti dovranno usare per lo spegnimento del fuoco controllato e delle tecniche di intervento con tali mezzi per uno spegnimento efficace del principio di incendio. Gli estintori utilizzati sono di tipo ad anidride carbonica.
Ogni partecipante prima di iniziare la prova di spegnimento del fuoco controllato con l’estintore, indossa adeguati dispositivi di protezione quali giacca ignifuga, guanti anticalore e caschetto con visiera. La prova viene sostenuta uno alla volta da tutti i partecipanti al corso.
Successivamente vengono mostrate le caratteristiche della manichetta da collegare all’idrante e la sequenza delle operazioni di srotolamento che devono essere eseguite dai corsisti per il corretto e celere utilizzo di tale attrezzatura in caso di incendio. I corsisti provano tale procedura a coppie. Di solito, per motivi di sicurezza e di spazi, queste procedure vengono provate “a secco”, cioè provando solo le procedure delle operazioni da compiere senza la reale apertura con l’acqua in pressione.

Nomina degli addetti antincendio: che cosa fare?

Il datore di lavoro deve nominare la squadra di emergenza antincendio (art. 18, comma 1 lettera b).
Gli addetti della squadra devono seguire idoneo corso di formazione della durata di 4, 8, 16 ore in funzione del livello di rischio incendio (livello 1, 2 e 3 ex rischi basso, medio, elevato).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva (art. 43, comma 3).
Fino all’adozione di specifici criteri di formazione, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro stabiliti dal DM 2 settembre 2021.
Si ricorda anche la validità del corso antincendio in base al DM 02/09/2021 è di 5 anni ed entro tale periodo temporale dovrà essere effettuato un aggiornamento del corso antincendio.

Numero addetti: il decreto lascia ampia discrezionalità nella scelta del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza; il decreto definisce, infatti, che il numero di addetti deve dipendere dalle specificità dei rischi presenti e dalle dimensioni dell’azienda.

Importante: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

Si tratta di individuare un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:

  • incendio
  • evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
  • salvataggio
  • pronto soccorso

L’obiettivo perseguito è quello di pianificare l’emergenza, evitando così, quando l’evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso.
Chi
Datore di lavoro

Cosa

  • Nominare squadra emergenza
  • Formazione degli addetti

Come
Compilazione dei moduli di nomina Iscrizione degli addetti a idoneo corso di formazione di 4, 8, 16 ore come previsto dal DM 02/09/2021.

Modulo per nomina addetto squadra di emergenza antincendio

Rischio basso o rischio medio?

Come fare a determinare se le tua azienda è nel livello 1 (ex rischio basso) (per cui devi frequentare un corso di 4 ore) oppure a livello 2 (ex rischio medio) (per cui devi frequentare un corso di 8 ore)?

La legislazione in materia (Decreto Ministeriale 3 settembre 2021)

Classificazione del livello di rischio di incendio recita:

Attività di livello 3 ex rischio Alto

  1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
    a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    c) centrali termoelettriche;
    d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    e) impianti e laboratori nucleari;
    f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
    h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
    i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    j) alberghi con oltre 200 posti letto;
    k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani
    l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
    m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 3 (FOR o AGG).

Attività di livello 2 ex rischio Medio

  1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
    a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
    b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  1. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 2 (FOR o AGG).

Attività di livello 1ex rischio Basso

  1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di Livello 1 (FOR o AGG).

Ti ricordiamo comunque che l’indicazione della classe di rischio dovrebbe essere contenuta nel tuo documento di valutazione dei rischi.

Per ogni dubbio, contattateci.

Seguono le date e le sedi dei corsi.

Milano (Viale Jenner)

24/07/2024

Milano (Via Modica)

Sessione 1
03/06/2024
Sessione 2
09/07/2024

Mariano Comense

Sessione 1
28/05/2024
Sessione 2
19/06/2024
Sessione 3
15/07/2024

Torino

Sessione 1
16/05/2024
Sessione 2
13/06/2024
Sessione 3
10/07/2024

Padova

Sessione 1
20/05/2024
Sessione 2
05/06/2024
Sessione 3
04/07/2024

Bologna

Sessione 1
23/05/2024
Sessione 2
20/06/2024
Sessione 3
24/07/2024

Firenze

Sessione 1
27/05/2024
Sessione 2
11/06/2024
Sessione 3
12/07/2024

Roma

Sessione 1
13/05/2024
Sessione 2
10/06/2024
Sessione 3
08/07/2024

Catania

18/07/2024
  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
CODICE
S4a
DESTINATARI
Gli addetti alla squadra di emergenza antincendio livello 1 (ex rischio basso)
DURATA
4 ore
PREZZI
  • In Aula € 140 + IVA a partecipante
  • Anche in Videoconferenza
  • Prezzo su richiesta per sessione dedicata presso il cliente
MODALITA'
  • In aula, presso una delle nostre sedi di Milano, Roma, Bologna, Torino, Padova, Firenze o Catania in sessione interaziendale;
  • Presso una sede del cliente in sessione dedicata previo preventivo personalizzato
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