Verifiche ispettive: istruzioni operative sul diritto di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 43 dello scorso 8 novembre 2013, fornisce alcune istruzioni alle proprie Direzioni Territoriali in materia di diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva. La circolare fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4035 dello scorso luglio 2013, dove si esclude, pur entro certi limiti e, previa valutazione motivata caso per caso, il diritto del datore di lavoro, all’accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori durante le ispezioni.
Sul tema, la giurisprudenza ha avuto orientamenti oscillanti; si è andati da un orientamento favorevole al diritto di accesso affermando la prevalenza del diritto di difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione ad un orientamento che, al contrario, considerava legittimo il diniego di accesso agli atti motivato dalle esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservare la pubblica funzione di vigilanza.
Nel primo senso, alcune sentenze del Consiglio di Stato, consentivano l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori, in modo da consentire il giusto equilibrio tra gli opposti interessi in gioco (il diritto di difesa del datore di lavoro da una parte, e, il diritto alla riservatezza del lavoratore dall’altra).
Altre pronunce, invece, hanno ritenuto legittimo il diniego all’accesso sulla base degli artt. 2 e 3 D.M. n. 757/94 a “motivo della salvaguardia di possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie o di pressione verso il lavoratore”.
La legge n. 241/90 e s.m.i. prevede una generale ammissibilità del diritto dell’accesso agli atti e ai documenti amministrativi. L’art. 22 comma 1 lettera b della sopra citata legge stabilisce chi può accedere agli atti amministrativi definendo per “interessato” il soggetto che abbia un interesse diretto, concreto e attuale:
– Diretto: ossia proprio e personale;
– Concreto: deve esserci un evidente nesso tra il soggetto che fa richiesta di accesso alle dichiarazioni e i beni giuridici interessati dalla dichiarazione stessa;
– Attuale: l’interesse deve rivestirsi di attualità affinché il suo portatore possa dirsi titolare del diritto di accesso.
Non tutti i documenti sono oggetti però di accesso. L’art. 24 comma 1 della L. n. 241/90 disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione (quali ad esempio i documenti coperti da segreto di Stato o nei procedimenti tributari), prevedendo al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono” e stabilendo al comma 2 che ogni amministrazione possa individuare le categorie di documenti che possano essere o meno sottratti all’accesso.
In via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 inserisce fra tali categorie – all’art. 2, lettere b) e c) – “i documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.
In tale contesto di orientamenti contrastanti si inserisce la sentenza dello scorso luglio rimettendo tutto in gioco nuovamente.
La circolare del Ministero n. 43/13 fornisce precise istruzioni operative alle proprie Direzioni Territoriali stabilendo la fondatezza dei dinieghi all’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori raccolte durante le verifiche ispettive.
Sulla base delle indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro si elencano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune ipotesi in base alle quali è possibile accedere o meno alle dichiarazioni.
Possibilità di accesso alle dichiarazioni dei lavoratori:
MAI:
– Istanze troppo generiche;
– Segreto istruttorio penale;
– Accertamento in corso o nemmeno iniziato.
SEMPRE:
– Lavoratori non più in forza;
– Ditta cancellata dal Registro delle Imprese.
In altre ipotesi non contemplate la valutazione andrà effettuata caso per caso.
Ci sono inoltre due fattori da considerare:
– Il valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori. Laddove le sanzioni rilasciate ai datori di lavoro si basino su constatazioni emerse durante l’ispezione (ad es. lavoratori senza contratto, trovati in nero) e su evidenze documentali, potrebbe non essere necessario il rilascio di dichiarazioni. Viceversa, se l’accertamento si basa solo su dichiarazioni dei lavoratori potrebbe essere necessario acquisire copia di tali dichiarazioni, fermo restando l’oscuramento dei dati anagrafici dei lavoratori da parte dell’Amministrazione.
– Il ruolo dei controinteressati. I “controinteressati”, definiti nell’art. 22 comma 1 lettera c della L. n. 241/90, sono tutti i soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184/06, deve dare comunicazione ai controinteressati mediante invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. I soggetti controinteressati, a loro volta, entro il termine di dieci giorni, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso anche per via telematica.