Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici: obbligo invio telematico
L’Inail, con la nota del 1 febbraio 2021 numero 275 pubblicata sul proprio sito, ha reso noto l’obbligo di invio telematico dei dati tramite l’apposito servizio online a disposizione di tutti i datori di lavoro. L’obbligo scatta a far data dal 10 febbraio 2021.
Come anticipato con nota del 1° febbraio 2021, inviata alle Associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro, a decorrere dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono avvenire esclusivamente attraverso il servizio online “Registro esposizione”, al fine di consentire ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di trasmissione espressamente previsto dal legislatore nell’ambito delle specifiche disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni ed agenti biologici (rispettivamente artt 243 , 260 e 280 , 282 del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81).
L’introduzione del registro di esposizione informatizzato ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente, con unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza in considerazione del fatto che l’applicativo è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite le credenziali in loro possesso.
Tali disposizioni sono state introdotte con le circolari del 12 ottobre 2017 n 43, del 15 maggio 2018 n 22 e del 4 dicembre 2018 n 49, le quali obbligano l’utilizzo in via esclusiva del servizio telematico in oggetto, a decorrere dal 12 ottobre 2017 per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat) e dal 14 maggio 2018 per i datori di lavoro del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato.
Stante il periodo di tempo trascorso dall’entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico, si ritiene conclusa la necessaria fase di transizione connessa all’utilizzo dell’applicativo informatico, che ha previsto, nella sua prima applicazione, la disponibilità dell’Istituto ad acquisire e integrare nel richiamato applicativo i dati dei registri che i datori di lavoro hanno trasmesso in formato cartaceo o tamite PEC. Si rappresenta, pertanto, che a decorrere dal 10 Febbraio 2021 non sarà più possibile da parte dell’Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio online.