Videosorveglianza e privacy: cosa c’è da sapere?
Avete mai avuto la sensazione di essere osservati mentre camminavate per le vie di qualche città? Se la risposta è positiva, molto probabilmente non si trattava di occhi umani ma di uno sguardo tecnologico. Il numero delle telecamere presenti nelle nostre città aumenta in maniera esponenziale ed è molto probabile essere ripresi da qualche obiettivo.
Continuate a leggere se siete interessati al tema della videosorveglianza anche a seguito delle recenti linee guida UE in materia. L’impianto normativo è importante in quanto impostato a garantire la riservatezza dei dati anche grazie a tecniche organizzative adeguate.
Cosa è il GDPR
Sono passati due anni dal famoso 25 maggio 2018, giorno in cui la normativa europea è diventata pienamente efficace, ovvero il General Data Protection Regulation (GDPR), che tradotto in italiano prende il nome di Regolamento Generale Sulla Protezione Dati, testo che è rimasto in vacatio legis per due anni per permettere agli Stati europei di allinearsi alla nuova normativa. Il regolamento europeo è stato ideato per garantire la sicurezza e tutela dei nostri dati personali, che immettiamo quotidianamente nel web e che hanno assunto sempre più valore negli ultimi anni, con i big della tecnologia pronti a sfruttarli a loro favore per aumentare le loro ricchezze.
GDPR e Videosorveglianza
Tra privacy e videosorveglianza c’è una relazione importante, gli impianti di videosorveglianza solitamente registrano (esistono anche sistemi che invece non registrano ma semplicemente riprendono quello che rientra nel loro campo visivo), quando una persona rientra nel raggio d’azione di una telecamera, questo viene considerato un trattamento di dati personali in quanto tale soggetto può essere identificato o identificabile, come indicato dall’art. 4 del GDPR.
Il tema della videosorveglianza non è una novità della legislazione europea ma era già previsto dalla precedente normativa italiana sulla protezione dati personali, ovvero dal Codice della Privacy, D.lgs 196/2003, adesso sostituito, o meglio dire integrato, dal Regolamento UE 679/2016.
Per installare un sistema di videosorveglianza privata non è necessario seguire particolari adempimenti, diverso invece quando siamo in ambito lavorativo, in questa situazione ci sono due strade, trovare un accordo sindacale (per realtà più grandi) oppure presentare istanza all’ispettorato del lavoro. In assenza di questo primo adempimento siamo sicuramente in una situazione di irregolarità.
In secondo luogo, risulta molto importante garantire il diritto all’informazione, questo comporta che il soggetto che intende installare telecamere della videosorveglianza (titolare del trattamento dei dati) è tenuto a rispettare precisi obblighi nei confronti degli interessati. Tali obblighi riguardano l’esposizione di un apposito cartello di avvertimento posizionato prima di entrare nella zona monitorata, informando i soggetti delle finalità perseguite e indicando la proprietà dell’impianto. Questa tipologia di cartellonistica è provvista di una informativa “sintetica”, è necessario quindi fornire informazioni di dettaglio di secondo livello da mettere a disposizione degli interessati in un’altra area, come per esempio nei pressi cassa o bacheca, tramite una informativa “completa” (ex art. 13 GDPR).
In ultimo luogo, molto importante è l’aspetto riguardante i tempi di conservazione dei dati e la relativa cancellazione. I dati raccolti devono essere conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità perseguite. Come regola indicativa, le registrazioni dovrebbero essere cancellate in modo automatico dopo pochi giorni, tramite la tecnica della sovrascrittura. Se vengono conservati per più di 72 ore occorre fornire adeguata motivazione al riguardo (solitamente per una richiesta investigativa da parte delle autorità di polizia). Il titolare del trattamento, prima di attivare un impianto di videosorveglianza, è tenuto a valutare anche tutte le misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire che i sistemi siano sicuri e nominare un responsabile della protezione. Per questo motivo è sempre consigliato affidarsi a professionisti, che saranno nominati responsabili del trattamento, nella predisposizione di un impianto di videosorveglianza, questo perché la materia contiene molte difficoltà ed i rischi per la privacy sono molteplici
Video sorveglianza e privacy: norme
Importante per capire la normativa è mettere in risalto le norme che sono presenti in materia e questo paragrafo si concentrerà su questo aspetto.
La videosorveglianza è presente sia nel settore pubblico sia nel settore privato, essa è lecita quando è impiegata per perseguire un interesse legittimo. Un esempio tipico è l’esigenza di effettuare un controllo della proprietà in modo tale da dissuadere o reprimere eventuali furti.
Vogliamo segnalare una categoria che potrebbe creare dei dubbi, ovvero quella dei condomini. Essi devono essere considerati Titolari del trattamento e come tali, devono garantire la regolarità dei trattamenti messi in essere, compreso la videosorveglianza. L’assemblea condominiale può deliberare di provvedere all’installazione di un impianto di videosorveglianza se raggiunge un determinato quorum, nel rispetto delle regole indicate nel Codice civile.
L’amministratore condominiale in caso di raggiungimento del quorum ha il compito e il dovere di informare i condomini, ma non è sufficiente in quanto è necessario elaborare una informativa completa, ex art. 13 GDPR, destinata a tutte le persone che possono essere inquadrate dall’impianto, oltre ad opportuna cartellonistica, in questa maniera saranno indicati i diritti dell’interessato e le modalità di trattamento più tutte le altre informazioni che solitamente troviamo in questo tipo di documento. I soggetti interessati sono i condomini, i visitatori di vario tipo ed i lavoratori, quale ad esempio il portinaio dell’immobile (Responsabile del trattamento). Le caratteristiche degli impianti devono essere rese note nei verbali di assemblea in quanto è necessario dare evidenza di una serie di informazioni tra cui il tempo di conservazione delle immagini e delle caratteristiche tecniche dell’impianto.
Non è raro imbattersi in impianti di videosorveglianza finti o nascosti in ambienti lavorativi, ma cosa si rischia ad utilizzare questa tecnica? L’installazione dell’impianto avviene per motivi specifici e previsti dalla legge, che sono motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro o esigenze tecniche e organizzative, per la tutela del patrimonio aziendale. In questi casi ricordiamo che non è necessario acquisire un consenso.
Numerose sono le persone che installano un impianto finto, con l’obiettivo di dissuadere i malviventi, ma in questo modo si incorre nel rischio di una dichiarazione falsa, persino l’installazione di un cartello corrisponde a dire il falso, ci sentiamo di sconsigliare sicuramente queste installazioni.
Nel mondo del lavoro non è sempre necessario richiedere un consenso all’installazione di un impianto di videosorveglianza, ovvero, non è necessario nei posti dove c’è solo il datore di lavoro oppure quando ci sono solo soci. Quando non ci sono dipendenti la gestione dell’impianto è più semplice, in quanto i rischi della privacy sono minori e non abbiamo l’obbligo di presentare una istanza, ovviamente l’inquadratura deve avvenire all’interno dei locali aziendali.
In presenza di telecamere installate precedentemente, se esse sono state installate seguendo tutta la normativa, non si deve compiere alcun obbligo aggiuntivo, altrimenti, se l’impianto non è in regola, consigliamo di disinstallare l’impianto e seguire la procedura prevista dalla normativa. Nell’eventualità di dover fare delle integrazioni, perché alcune zone aziendali erano prive di copertura video, dovrà essere inviata una richiesta all’ispettorato del lavoro per ampliare l’area videosorvegliata.
Il Regolamento UE 679/2016 tutela i diritti e libertà fondamentali, in particolare gli articoli di riferimento vanno dal 15 al 22, i soggetti ripresi da sistemi di videosorveglianza possono fare valere le seguenti disposizioni:
- Diritto di ottenere dal titolare del trattamento dei dati personali la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali;
- Diritto di accesso e informazioni sui propri dati se sono memorizzati o trattati su dispositivi di registrazione;
- Diritto di ottenere la cancellazione dei dati se questi subiscono un monitoraggio oltre il tempo previsto o quando il trattamento delle immagini video è illecito. Devono essere altresì cancellati in caso di ritiro del consenso e in altri casi particolari.
- Diritto di obiezione se la videoregistrazione avviene sulla base di un interesse legittimo o pubblico, anche se detta richiesta può essere respinta se l’interesse da tutelare è prevalente.
Videosorveglianza e privacy: sanzioni
Adesso che abbiamo visto una panoramica generale della normativa sulla privacy, avendo analizzato precedure, trasparenza con le informative , figure coinvolte e periodo di conservazione dei dati, concludiamo il nostro percorso.
I titolari del trattamento, considerati responsabili della protezione dei dati dei soggetti interessati, non si possono permettere impianti non a norma, con possibilità di accedere ai dati non regolamentata o con l’utilizzo di apparecchiature con specifiche tecniche e misure di sicurezza non adeguate, in quanto possono incorrere in sanzioni e provvedimenti da parte del Garante come previsto dal Regolamento europeo. Si consiglia di rivolgersi sempre a professionisti in materia che potranno supportare nel migliore dei modi il cliente con una corretta installazione in modo tale da garantire una corretta protezione dei dati personali ed una valutazione di rischio adeguata, in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati.
La sorveglianza privata, con i suoi strumenti per uso personale, rimane esclusa dalla normativa europea, con il vincolo che essa si limiti alle aree interne dell’abitazione privata.