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SISTRI: chiarimenti proroghe

Decreto del 15 Febbraio 2010 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 Dicembre 2009, recante : ‘Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti , ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14 bis del decreto legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.”. Con l’entrata in vigore del decreto sopra citato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/2010 sono state apportate modifiche in merito ai termini di iscrizione al sistema sistri per i soggetti coinvolti come illustrato:

 

SOGGETTI COINVOLTI

ISCRIZIONE AL SISTRI

OPERATIVITA’ SISTRI

– Produttori iniziali di rifiuti PERICOLOSI  con più di 50 dipendenti; (compresi i trasportatori di rifiuti in conto proprio di cui all’art 212 comma8)

– Produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI (derivanti da lavorazioni industriali, artigianali ecc.) con più di 50 dipendenti;

– Trasportatori professionali;

– Recuperatori e smaltitori;

– Commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;

– Consorzi

Entro il 31 Marzo 2010

(non più 1 Marzo)

Dal 13 Luglio 2010

 

Doppia gestione (cartacea ed elettronica) dal 13 Luglio al 12 Agosto 2010

– Produttori iniziali di rifiuti PERICOLOSI con meno di 50 dipendenti;

– Produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI (derivanti dal lavorazioni industriali, artigianali ecc.) con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50 inclusi. (compresi trasportatori in conto proprio di cui all’art. 212 comma8)

Dal 15 Febbraio 2010 al

29 Aprile 2010

(non più 30 Marzo)

Dal 12 Agosto 2010

 

Doppia gestione (cartacea ed elettronica)

dal 12 Agosto all’11 Settembre 2010

 

SOGGETTI CON ISCRIZIONE VOLONTARIA (hanno la possibilità di non iscriversi):

 

          Produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;

          Produttori iniziali di rifiuti NON PERICOLOSI non derivanti da lavorazioni industriali , artigianali ecc.

          Trasportatori in conto proprio di rifiuti NON PERICOLOSI;

          Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile.

 

I soggetti coinvolti nel SISTRI devono pagare un contributo annuale (anno solare, indipendentemente dal periodo di effettiva funzione del servizio) per ciascun dispositivo USB richiesto.

Il primo contributo deve essere pagato immediatamente dopo l’iscrizione e prima del ritiro dei dispositivi, mentre per i successivi anni andrà versato entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Viene di seguito riportato il contributo che dovrà essere versato per alcune categorie:

 

PRODUTTORI /DETENTORI

ADDETTI PER UNITA’ LOCALE

RIFIUTI PERICOLOSI

RIFIUTI NON PERICOLOSI

< 10

€ 120

€ 60 (adesione volontaria)

Da 11 a 50

€ 180

€ 90

Da 51 a 250

€ 300

€ 150

Da 251 a 500

€ 500

€ 250

> 500

€ 800

€ 400

 

 

TRASPORTATORI

Quantità annua autorizzata

Pericolosi

Non pericolosi

Trasporto conto proprio

(art.212 c.8)

< 3000 tonnellate

€ 120

€ 60

€0

Tra 3000 e 6000 ton.

€ 140

€ 70

Tra 6000 e 15000 ton.

€ 180

€ 90

Tra 15000 e 60000 ton.

€ 250

€ 125

Tra 60000 e 200000 ton.

€ 350

€ 175

> 200000 ton.

€ 500

€ 250

 

TRASPORTATORI

 

Pericolosi

Non pericolosi

Trasporto conto proprio

Per ogni mezzo di trasporto

150

150

Fino a 2 veicoli  100 per ogni veicolo

 

 

 

Oltre i 2 veicoli  150 per ogni veicolo

 

MUD 2010

 

 Entro il 30 Aprile 2010 le imprese attualmente tenute all’invio de MUD dovranno assolvere tale obbligo con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009.

 

Per il 2010 le imprese dovranno comunicare al SISTRI i dati per il periodo non coperto dal sistema sistri entro il 31 Dicembre 2010