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Rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera – prima scadenza

I gestori degli stabilimenti già autorizzati in procedura ordinaria ai sensi del D.P.R. 203/88, o che hanno presentato domanda ai sensi dello stesso Decreto e che non hanno mai ottenuto un’autorizzazione esplicita, devono presentare una domanda di rinnovo autorizzazione come stabilito dall’art. 269 comma 1, del D.Lgs. 152/06.

Per le tempistiche della domanda di rinnovo, le scadenze variano a seconda dell’età dello stabilimento e/o della data dell’autorizzazione in corso di validità. I primi a dovere chiedere il rinnovo sono i gestori di impianti anteriori al 1988 come previsto dall’art. 281 del D.Lgs. 152/06:

ART. 281
(disposizioni transitorie e finali)

1. I gestori degli impianti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 entro i termini di seguito indicati.
[…]

a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2010, per impianti anteriori al 1988; [data prorogata successivamente al 31 dicembre 2011 dall’art. 3 comma 14 a del D.Lgs. 128/2010]

Ricordiamo infine:
– che Le  Regioni  e  le  Province  possono  adottare  propri  calendari  per  la presentazione delle domande in questione.
– che  la  mancata  presentazione della  domanda  di rinnovo entro il termine previsto comporta la decadenza della precedente autorizzazione.