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Cosa fare per l’idoneità al lavoro di minori e apprendisti in Lombardia?

Legge regionale 2 aprile 2007 – N. 8 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie”

Con delibera della Legge regionale n. 8 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 6.4.2007 – si avviano le procedure per la semplificazione di alcune certificazioni sanitarie rilasciate dalla ASL.
In base a tali provvedimenti viene abolito il certificato di idoneità fisica per l’assunzione degli apprendisti.
Si ricorda che l’apprendista esposto a rischi professionali dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, da parte del medico competente ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.
Per quanto concerne i minori nulla viene modificato.

Pertanto:
– il minore esposto a rischi professionali sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da parte del medico competente, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;
– per il minore non esposto a rischi professionali la certificazione di idoneità potrà essere rilasciata a cura di un medico del Servizio Sanitario Nazionale (medici ospedalieri, medici di base, UOOML, ecc.).