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Il
nuovo D.Lgs. 81/2008 ha riordinato la valutazione dei rischi da
esposizione ad agenti fisici all’interno del Titolo VIII. Il
legislatore vi inserisce, oltre alla tutela dall’esposizione a
rumore (aggiornando le disposizioni già presenti nel D.Lgs.
195/2006) anche quella dall’esposizione a vibrazioni
meccaniche, a campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche di
origine artificiale ed a microclima ed atmosfere iperbariche che
possono comportare rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
Quindi la gestione dei rischi fisici risulta composta da una
prima parte di carattere generale (Capo I) e da ulteriori
sezioni per ogni rischio specifico (Capo II, III, IV, V).
Ma cosa cambia realmente nella
protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a
rumore durante il lavoro?
Nell’art. 181 – valutazione
dei rischi, si conferma la necessità di riportare ‘i dati
ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione’ direttamente nel Documento di Valutazione dei
Rischi (da redigere da parte del Datore di Lavoro ai fini dell’Art.
28 del D.Lgs. 81/08), sottolineando che ‘essa può includere
una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e
l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione
dei rischi più dettagliata’.
Rimane invariata la richiesta di ripetere con periodicità
almeno quadriennale le valutazioni strumentali, a meno di
precedenti modifiche ‘che potrebbero renderla obsoleta,
ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione’.
Altra novità è all’Art 183 -
Lavoratori particolarmente sensibili: ‘il datore di lavoro
adatta le misure per ridurre o eliminare i rischi alle esigenze
dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori’.
Non si denotano invece
particolari modifiche per quanto concerne la definizione dei
valori limite di esposizione e valori di azione. Rimane valido
quanto già descritto nel D.Lgs. 195/2006:
- pressione acustica di picco (ppeak):
valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza “C”;
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata
lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di
cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.
I valori limite di esposizione e
i valori di azione, in relazione al livello di esposizione
giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono
fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e
ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
Altra novità è invece
introdotta dal comma 3 dell’Art. 189, che oltre a ribadire la
facoltà, ‘laddove a causa delle caratteristiche intrinseche
dell’attività lavorativa l’esposizione giornaliera al
rumore varia sensibilmente’, di sostituire il livello di
esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione
settimanale introduce il comma 3: ‘Nel caso di variabilità
del livello di esposizione settimanale va considerato il livello
settimanale massimo ricorrente’.
Inoltre è del tutto nuovo l’Articolo
191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto
variabile
1. Fatto salvo il divieto al
superamento dei valori limite di esposizione, per attività che
comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione
personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a
detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei
valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la
disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione; c) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si
limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle
attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione
delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo
192, comma 2.
E’ importante anche il comma
2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a
fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va
riportato il riferimento al presente articolo.
Infine per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione
individuali l’Art. 193 riporta ‘…1 b) nel caso in cui l’esposizione
al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione
esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell’udito’.
Il termine “esige”
sostituisce l’ambiguo “fa tutto il possibile” dell’art.
49-septies del D.Lgs 626/94 e s.m.i.
Come ultimo chiarimento l’Art.
198 rimanda a specifiche Linee Guida per l’applicazione del
presente capo nei settori della musica, delle attività
ricreative e dei call center.
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