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L’Articolo 14 del nuovo Testo Unico intitolato
“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” prevede la
sospensione dell’attività imprenditoriale. I casi in cui tale
provvedimento può essere preso possono rientrare in 3
categorie:
- il lavoro sommerso (o nero)
- reiterate violazioni
della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale
- gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene
sul lavoro
Analizziamo queste 3 categorie più nel dettaglio:
- lavoro sommerso: il comma 1 dell’articolo 14 recita
che gli organi di controllo “possono
adottare provvedimenti di sospensione di un’attività
imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”.
Questo significa che la violazione accertata per esempio su un
singolo cantiere (“luogo di lavoro”) implica la
sospensione dell’attività di tutta l’azienda.
- “reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale.” L’articolo fa riferimento agli articoli 4,
7
e 9
del D.Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003
- gravi reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. L’articolo indica che
tali violazioni saranno “individuate
con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che
costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento
di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle
individuate nell’Allegato I” che
riportiamo:
Allegato
I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento
di sospensione dell’attività imprenditoriale
Violazioni
che espongono a rischi di carattere generale:
Mancata
elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e
nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione
Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione
Violazioni
che espongono al rischio di caduta dall’alto:
Mancato
utilizzo della cintura di sicurezza;
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Violazioni
che espongono al rischio di seppellimento:
Mancata
applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza
del terreno
Violazioni
che espongono al rischio di elettrocuzione:
Lavori
in prossimità di linee elettriche
Presenza di conduttori nudi in tensione
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore
differenziale)
Violazioni
che espongono al rischio d’amianto:
Mancata
notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei
lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad
amianto
A
notare che una delle ultime versioni della bozza del decreto
comprendeva anche le violazioni che espongono al rischio
d’incendio (Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le
attività soggette; Mancanza mezzi estinzione incendi) tolte
dalla versione definitiva.
Chi
può adottare il provvedimento di sospensione?
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e le Aziende sanitarie locali (per le
violazioni in materia di sicurezza sul lavoro). Sono gli stessi
organi a revocare il provvedimento di sospensione.
Contestazione del provvedimento
Il provvedimento può essere impugnato entro 30 gg.
L’amministrazione ha poi 15 gg. per dare risposta, termine
entro il quale decade il provvedimento di sospensione
Ottemperanza
al provvedimento
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di
sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi
Interdizione di partecipare a gare pubbliche
La sospensione comporta l’interdizione di partecipare a
gare pubbliche per una durata almeno doppia della sospensione
dell’attività (la durata è fissata con apposito
provvedimento) ma non superiore a 2 anni.
Fine
della sospensione
La sospensione è revocata accertata:
- la regolarizzazione dell’azienda di fronte alla varie
violazioni
- il pagamento di una somma di € 2.500,00 aggiuntiva alle
sanzioni previste per le violazioni da normative vigenti.
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