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La funzione più
naturale delle porte è quella di separare gli ambienti per ottenere
riservatezza e comfort.
Un’altra funzione, associata questa volta al campo della sicurezza, è
quella di garantire il mantenimento dei prodotti della combustione per
un determinato periodo.
Un’ulteriore funzione, dal punto di vista antinfortunistico, è quella
di permettere un passaggio
rapido e sicuro alle persone.
Per rendere tutto questo possibile è necessario conoscere le
prescrizioni che vi stanno alla base:
Esistono delle prescrizioni per l’accessibilità che consistono
nel garantire la manovra agevole delle ante anche da parte di persone
fisicamente deboli e su sedie a ruote.
Decreto
Ministeriale n. 236
del 14/06/1989
Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche.
Art. 4. (Criteri di
progettazione per l'accessibilità)
4.1. Unità ambientali e loro componenti.
4.1.1. Porte.
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente
manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito
anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli
spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti,
con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche
in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di
accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di
ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non
ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.
Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere
tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati
di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro,
mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non
ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la
sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili
mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie
del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.
8.1.1. Porte.
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità
immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte
deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati
nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito
riportati.
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm
(consigliata 90 cm).
Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante
delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali
vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del
pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una
pressione non superiore a 8 kg.

Spazi
liberi minimi per il passaggio di porte

Spazi
antistanti e retrostanti la porta
Inoltre ricordiamo le prescrizioni
antinfortunistiche che sono finalizzate a rendere agevole
l’utilizzo delle porte negli ambienti di lavoro, durante l’attività
lavorativa. Per questo motivo esse devono potersi aprire dall’interno
e nel caso di lavori più pericolosi devono essere garantite le aperture
anche verso l’esterno; inoltre bisogna tenere in considerazione le
larghezze che queste devono avere in corrispondenza del numero dei
lavoratori presenti.
Decreto
del Presidente della Repubblica n. 547 del 27/04/1955
Norme per la prevenzione degli
infortuni.
Art. 13. VIE E USCITE DI EMERGENZA.
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un
luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al
sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di
emergenza.
c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se
incernierata (larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire
di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite
di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di
lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0
e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono
poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura
delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è
richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per
altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati
specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave,
se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato
adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo,
le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le
porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo
da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione
devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità
sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto
elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente
per le lavorazioni che presentano pericoli
di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali
sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale
distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla
specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti
si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la
impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso
sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le
deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso
provvedimento dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non
si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono
avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
Art. 14. PORTE E PORTONI. -
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli
di esplosione o specifici rischi di incendio e
siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel
verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel
verso dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla
lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra
nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere
minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle
porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art.
13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli
su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso
l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei
pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono
essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti
o essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni
non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i
lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette
superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di
un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare
senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro
apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia
elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte,
in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere
aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono
essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione,
consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente
apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono
essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi
9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27
novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto
previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.
Infine
abbiamo le prescrizioni antincendio che non stabiliscono in
maniera fissa le larghezze e la resistenza al fuoco che le porte devono
avere, questo viene lasciato alla decisione personale in base al numero
delle persone presenti nell’ambiente ed in relazione alle relative
necessità. Si afferma che nelle parti comuni degli ambienti di lavoro
di nuova costruzione dovrebbero essere costruite porte larghe non meno
di 120 cm e con apertura verso l’uscita, questo è obbligatorio solo
per gli ambienti particolarmente affollati e con pericolo di esplosione
o che si occupano di lavorazioni pericolose. Si consiglia inoltre che le
porte che mettono in comunicazione due ambienti o che danno verso uno
spazio sicuro, abbiano particolari caratteristiche di resistenza al
fuoco e particolari dispositivi di autochiusura. Per quanto riguarda la
disciplina nei confronti delle persone su sedie a ruote, viene suggerito
l’uso di porte scorrevoli; inoltre la larghezza minima del vano deve
essere superiore a 80 cm con apertura verso l’uscita, ricordando che
le ante non devono intralciare il flusso dell’esodo quando si aprono.
Infine si tenga in considerazione che la resistenza del dispositivo di
autochiusura non deve presentare una resistenza maggiore di 8 kg. |