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Ad alcuni forse è sfuggita la notizia: presi nel vortice
delle tante novità e modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/08, non
si sono resi conto che è sparito il termine dei 3 mesi concessi
ai datori di lavoro di nuove attività per elaborare il
documento di valutazione dei rischi.
Il Decreto legislativo 626 era stato infatti modificato dall’art.
25 del D.Lgs. 242/96 che recitava:
Art. 25. Attuazione degli obblighi
1. Dopo l'art. 96 del decreto legislativo n. 626/1994, e'
inserito il seguente:
"Art. 96-bis (Attuazione degli obblighi). - 1. Il datore di
lavoro che intraprende un'attivita' lavorativa di cui all'art. 1
e' tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2,
del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attività".
lasciando così un po’ di respiro ai nuovi datori di
lavoro.
Il D.Lgs. 81/08 invece non comprende nessuna distinzione per le
nuove attività. Un tentativo è stato fatto dal senatore Laura
Allegrini che aveva proposto durante il dibattito di conversione
in legge del decreto legge n. 97 di inserire – oltre alla
proroga del 1 gennaio 2009 – il seguente comma:
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 306 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:
''2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad
effettuare la valutazione dei rischi e ad
elaborare il relativo documento entro 90 giorni
dalla data di inizio effettivo della propria attività».
Invece, come ben sappiamo
tutti, nulla di fatto. Almeno di successive modifiche quindi, il
documento di valutazione dei rischi per nuove attività laddove
previsto dalla legge va elaborato in via preventiva.
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