|
Norme di sicurezza degli
apparecchi di sollevamento e trasporto ai sensi del D.P.R. 547/55.
l’installazione
dell’apparecchio deve essere notificata all’ente preposto per le
verifiche periodiche
gli
apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg devono essere
dotati di libretto su cui riportare gli esiti delle verifiche
deve
essere indicata sul mezzo la massima portata ammissibile, quando la
portata varia in relazione alla posizione del carico apposita targa deve
indicare l’entità del carico ammissibile
i
ganci devono portare incisa o in rilievo la portata massima
i
ganci devono avere dispositivi di chiusura dell’imbocco o essere
conformati con profilo UNI
i
mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di
dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione di fermo del carico e del mezzo
in
caso d’interruzione dell’energia d’azionamento devono essere
presenti dispositivi che provochino l’arresto automatico
gli
apparecchi con tamburi di avvolgimento e pulegge di frizione devono
avere
- dispositivo di arresto automatico di fine corsa
- dispositivo antiscarrucolamento
funi
e catene devono essere sottoposti a verifica trimestrale; tale verifica
deve essere effettuata a cura della ditta per mezzo di personale
qualificato e deve essere riportata (datata e firmata) nell’apposita
parte del libretto dell’apparecchio o su fogli conformi
le
estremità libere delle funi, sia metalliche sia composte di fibre,
devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo
scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari
l’imbracatura
dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la
caduta del carico
i
posti di manovra dei mezzi devono permettere la perfetta visibilità in
tutta la zona di azione del mezzo
gli
organi di comando devono portare la chiara indicazione delle manovre ed
essere protetti contro l’avviamento accidentale
le
modalità di impegno degli apparecchi e di esecuzione delle manovre
devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili
le
manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi
devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi
sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale
caduta del carico può costituire pericolo; se tale passaggio non si può
evitare le manovre devono essere preannunciate con segnalazioni
gli
apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 chilogrammi devono essere sottoposti a verifica, una volta
all’anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione
ai fini della sicurezza dei lavoratori
in
caso di sostituzione delle funi si devono rispettare i rapporti tra i
diametri delle funi e quelle dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento
e avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6
per le funi metalliche, 10
per le funi composte di fibre e 5
per le catene.
gli
elevatori a motore devono funzionare a motore innestato anche nella
discesa
devono
essere collegati elettricamente a terra
Norme di buona tecnica
nei casi in cui la
caratteristica costruttiva del carico rende difficile la valutazione del
peso è opportuno inserire un dispositivo limitatore di sforzo
che impedisca il sollevamento di carichi superiori alla portata. Il
limitatore può funzionare per:
- semplice indicazione del carico sollevato
- microcontatti con segnalazioni acustiche e luminose
- disinserimento dei motori di sollevamento
uso
di redance per la protezione della parte interna delle asole
utilizzo,
quando il carico presenta spigoli taglienti, di apposite sagome
metalliche di protezione per ridurre le sollecitazioni concentrate sulla
fune
Carri
ponte
i piani di posa delle rotaie di
scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l’accesso al carro
ponte e per altre esigenze devono essere percorribili e provvisti di
corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e a una
distanza orizzontale non minore di 50
centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte. Detti piani devono
avere una larghezza di almeno 60
centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.
i
mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere
provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli,
di tamponi di arresto o respingenti adeguati
oltre
ai mezzi di arresto indicati prima (respingenti) devono essere provvisti
di dispositivo agente sull’apparato motore per l’arresto automatico
del carro alle estremità della sua corsa
Funi,
catene e ganci
Le
funi e le catene di nuovo acquisto devono essere accompagnate da un
certificato di garanzia della ditta fornitrice unitamente al certificato
di collaudo della fune o della catena, rilasciato dalla Casa
costruttrice o da un laboratorio qualificato.
Inoltre
il D.P.R. del 21 luglio 1982, n.673 stabilisce che le funi metalliche,
le catene e i ganci di sollevamento di nuovo acquisto per essere immessi
sul mercato devono riportare un contrassegno e l’attestazione conformi
alle disposizioni stabilite dal decreto. Il contrassegno deve contenere:
a)
il nominativo o la ditta o la denominazione sociale del
costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica
europea;
b)
gli estremi della relativa attestazione. Gli elementi di cui alla
precedente lettera a) possono essere espressi in codice ovvero con il
marchio distintivo dell’impresa, purchè siano stati preventivamente
depositati presso il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
All’atto
dell’offerta e della vendita al consumatore diretto le attestazioni e
i contrassegni previsti devono essere espressi in lingua italiana. Il
contrassegno deve essere apposto su ogni fune metallica o su un tratto
di catena o su ogni gancio.
|