|
Il
D.Lgs. 81/08 ha chiuso il cerchio nella gestione dei rischi da
contratti di appalto. Il D.Lgs. 626/94 aveva introdotto per la
prima volta (i decreti del 55 e del 56 non ci facevano
riferimento) la gestione dei rischi da contratti di appalto
tramite il noto articolo 7 (contratto di appalto o contratto di
opera) promovendo la collaborazione e lo scambio di informazioni
tra imprese committenti e appaltatrici.
Il D.Lgs. 81/08 con l’articolo 26, istituisce come proprio
obbligo del datore di lavoro la redazione di […] un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze. Tale documento viene
abbreviato dagli addetti ai lavori in DUVRI.
Quando redigere il DUVRI?
Vediamo quando il DUVRI deve essere redatto. Due le
condizioni da riempire:
- la presenza di almeno un contratto (formalizzato o no) con
imprese appaltatrici che implica la presenza di esse
all’interna dell’azienda committente
- la presenza di interferenze.
Chi redige il DUVRI?
L’obbligo è fatto al datore di lavoro della società
committente. Il DUVRI non può essere richiesto alle imprese
appaltatrici anche se esse si avvalgono di subappaltatori.
Il DUVRI dovrebbe però essere il frutto della collaborazione
tra l’azienda committente e le imprese appaltatrici per la
definizione dei rischi di interferenze.
Cosa significa unico?
Il comma 3 del D.Lgs. 81/08 è molto chiaro: parla di un unico
documento per tutti gli appalti. Ne consegue automaticamente che
è un documento dinamico che evolve in funzione dei contratti in
essere. Il DUVRI dovrebbe essere allegato a tutti i contratti di
appalto e la sua versione aggiornata comunicata a tutte le
imprese appaltatrici.
Che cosa contiene il DURI?
Il contenuto del DUVRI potrebbe essere il seguente:
- Riferimenti normativi
- Campo di applicazione
- Modalità operative in caso di lavori in appalto
- Dati identificativi azienda committente
- Attività svolta dalla committente e mansionario
- Dati identificativi società appaltatrice
- Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario
- Documentazione
- Rischi da possibili interferenze
- Altri rischi (elettrico, uso attrezzature, gestionali,
chimico,
ambienti di lavoro, rumore,
biologico, lavorazioni sulle
coperture)
-
Gestione delle emergenze
|