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Come anticipato in un articolo prima delle vacanze, è stato
pubblicato il D.Lgs.
106/09 del 3 agosto 2009 sulla Gazzetta ufficiale del 5
agosto. Il Decreto legislativo modifica in modo molto rilevante
il D.Lgs.
81/08. Avremo occasione di tornare in modo più dettagliato
su ciascuna delle modifiche; vediamo in modo sintetico le
principali modifiche:
- i documenti di valutazione dei rischi possono essere
consegnati al / ai Rappresentanti dei lavoratori per la
Sicurezza (RLS) su supporto elettronico ma devono essere
consultati esclusivamente in azienda
- i lavoratori in prova non rientrano nel computo dei lavoratori
- è stato introdotto l’obbligo di inviare i lavoratori a
visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria
- il datore di lavoro deve ora comunicare al medico competente
la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto
a sorveglianza sanitaria
- sparisce il limite di 15 dipendenti per quanto attiene al
luogo di custodia delle cartelle. Si può ora sempre
concordare tra datore di lavoro e medico competente il luogo di
custodia delle cartelle sanitarie e di rischio
- non c’è più l’obbligo di redazione del DUVRI se si
tratta di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di
materiali o attrezzature e di lavori o servizi la cui durata non
sia superiore ai due giorni (a condizione che le attività non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a
rischio individuati nell'Allegato XI)
- il DUVRI va fatto solo da chi “abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo”
- il DUVRI è un documento dinamico che ““va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”
- per i contratti di appalto, vengono meglio definiti i costi
per la sicurezza: sono “i costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni”
-
non vi è più l’obbligo di data certa sul documento di
valutazione dei rischi ma bastano le firme di datore di lavoro,
RLS, RSPP e medico competente (se presente)
- la valutazione del rischio stress lavoro correlato
viene posticipata a decorrere dalla disponibilità di
metodologie riconosciute dalla Commissione Consultiva e
comunque, in mancanza di queste, dal 1 agosto 2010
- nel settore edilizio, per quanto riguarda la qualificazione
degli appaltatori, sarà introdotta una “patente a punti”
- È previsto l'obbligo di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA,
nonché al SINP (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione:
* i dati e le informazioni relative agli infortuni che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell'evento (obbligo da assolvere ai fini statistici e
informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato
medico)
* i dati e le
informazioni relativi agli infortuni che comportino un'assenza
dal lavoro superiore ai tre giorni (l'obbligo, da assolvere ai
fini assicurativi, si considera adempiuto per mezzo della
denuncia di infortunio
- Viene resa obbligatoria la formazione anche dei dirigenti
oltre che per i preposti
- L'obbligo di comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS
non è più previsto con cadenza annuale, ma solo in riferimento
agli RLS di nuova elezione o designazione, nonché in sede di
prima applicazione, ai rappresentanti già eletti o designati.
Chi avesse già provveduto a comunicare i nominativi degli RLS
in carica al 31 dicembre 2008, non dovrà fare alcuna ulteriore
comunicazione, se non nel caso di variazioni intervenute tra il
1 gennaio 2009 e la data di emanazione della circolare
esplicativa INAIL n. 43.
- vengono introdotte le visite mediche preassuntive
- viene introdotto tra gli obblighi del datore di lavoro e del
dirigente quello di vigilare sull'adempimento degli obblighi
posti a carico dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti,
dei fabbricanti, degli installatori e del medico competente,
ferma restando “l'esclusiva responsabilità” di tali
soggetti qualora la mancata attuazione sia “addebitabile
unicamente agli stessi”
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