|
Argomento
|
Contenuti
|
Interventi
da attuare
|
|
Tessera
di riconoscimento
|
Nell’ambito
dello svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o sub appaltatrice deve
esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione
del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporla.
Tale obbligo grava in capo anche ai lavoratori
|
Società
appaltatrice:
obbligo di esporre il tesserino (la violazione comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di' riconoscimento che non
provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300)
Altre
società: richiedere
alle società che operano in appalto l’esposizione della
tessera.
|
|
Gestione
appalti
|
Viene
modificato l’art. 7 del D.lgs. 626/94.
Il
committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento
con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l’elaborazione
di un unico documento che indichi le misure da adottare per
eliminare le interferenze.
|
Predisporre
per ogni impresa che opera in regime di appalto il documento
di valutazione coordinato con l’indicazione dei rischi
definiti dalle possibili interferenze.
Informare
i dipendenti della società appaltatrice e i propri sui
possibili rischi da interferenze.
|
|
Indicazione
del costo della sicurezza
|
Nei
contratti di somministrazione, nei contratti di appalto e di
subappalto devono essere specificatamente indicati i costi
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
|
Richiedere
all’appaltatore di indicare nel preventivo il costo della
sicurezza. In fase di stesura del contratto riportare la voce
del costo.
|
|
Nomina
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
|
L’elezione
dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in un’unica
giornata su tutto il territorio nazionale
|
|
|
Poteri
del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori
|
Il
rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori ha diritto di
ricevere una copia del documento di valutazione dei rischi e
una copia del registro infortuni dal datore di lavoro.
|
Se
il Rappresentante dei Lavoratori ne fa richiesta consegnare
copia del documento di valutazione dei rischi
e i l registro infortuni. In ogni caso ricordarsi di
coinvolgere il RLS nella stesura del documento di valutazione
dei rischi.
|
|
Rappresentante
territoriale o di comparto dei lavoratori
|
I
rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori
esercitano le attribuzioni proprie del RLS con riferimento a
tutte le unità produttive del territorio o del comparto di
rispettiva competenza.
|
Se
nelle aziende con meno di 15 dipendenti non è nominato il
rappresentante per la sicurezza ei lavoratori, le funzione
della figura sono assolte dal rappresentante territoriale o di
comporta dei lavoratori.
|
|
Controllo
e sorveglianza
|
Gli
organismi paritetici acquisiscono maggiori poteri possono,
infatti, effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza, sopraluoghi
finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in
materia di sicurezza. A seguito dei sopraluoghi viene
informata la competente autorità di vigilanza. Gli organismi
paritetici possono, inoltre, richiedere l’intervento
specifico dell’autorità di vigilanza e controllo.
Il
Ministero del lavoro immetterà in servizio dal mese di
gennaio 300 unità di personale idoneo allo svolgimento delle
mansioni di controllo
|
Nota:
probabilmente i controlli saranno più frequenti
|
|
Sospensione
dell’attività imprenditoriale
|
Il
personale ispettivo del Ministero del lavoro può adottare
provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale
qualora riscontri l’impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro
|
Fare
attenzione al rispetto degli orari di lavoro evitando di
superare il numero di ore settimanale previsto dalla normativa
vigente.
|
|
Credito
di imposta
|
A
partire da gennaio 2008, è concesso per il biennio 2008, in
via sperimentale, un credito di imposta nella misura massima
del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione
dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo
in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
|
|