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Sicurezza - Qualità - Ambiente - Privacy
Legislazione e documentazione

La crescita ha le sue regole

Anno 3, numero 6
8 ottobre 2003

A “Scuola” di qualità con le nuove Linee Guida Uni

Le ultime normative interessanti

Frareg s.r.l.
V.le Aretusa, 34
20157 Milano
tel. : 0269010030
fax : 0269018460
www.frareg.com

Ente di formazione accreditato dalla regione Lombardia per attività di formazione superiore e di formazione continua n. id. operatore 1502014 - n. id sede operativa 64892

In evidenza

SISTEMI DI QUALITA'
A dicembre scade il termine per il passaggio al nuovo sistema di qualità secondo le ISO 9000:2000 - Vision 2000
per informazioni qualita@frareg.com


I nostri corsi 

consultate l'elenco dei corsi e il calendario aggiornato  disponibile il calendario settembre, ottobre, novembre, dicembre 2003

Anche per la scuola, come servizio di erogazione di formazione, diventa estremamente importante la capacità di migliorare il proprio sistema di gestione, a questo scopo un gruppo di lavoro misto, coordinato dall’Uni e composto da rappresentanti di tutte le parti interessate, ha redatto le nuove Linee Guida 44, pensate ed elaborate per fornire un contributo operativo alle scuole che desiderano impostare ed applicare un sistema di gestione per la qualità in accordo con le indicazioni della norma UNI EN ISO 9001 2000

 - Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - testo aggiornato al 17 settembre 2003
- Decreto Legislativo n. 233 del 12 giugno 2003 
(G.U. n. 197 del 26.08.03) - Attuazione della
direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
- Decreto-Legge n. 143 del 24 giugno 2003: Art. 5 "Gare indette dalla Consip S.p.A.".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (G.U. n. 199 del 28.08.2003) - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz - Allegati: allegato 1 - allegato 2 - allegato 3
Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 211 del 11.09.2003) - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
- Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2003 (B.U.R.L. del 08.08.2003 - 1° supplemento ordinario) - Regione Lombardia - Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica.
Decreto Ministeriale del 12 settembre 2003 (G.U. n. 221 del 23.09.2003) - Ministero dell'Interno - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto.

Giubbino antiriflettente

Tutto da rifare per il giubbino retroriflettente che le modifiche al Codice della strada (legge 214/03) imporranno di indossare a partire dal 1° gennaio 2004 durante le soste di emergenza. La bozza di decreto con cui il ministero delle Infrastrutture aveva provvisoriamente fissato le caratteristiche dell’indumento è stata riscritta, la nuova bozza verrà notificata in questi giorni a Bruxelles, alla Commissione europea, che avrà tre mesi di tempo per esprimere eventuali osservazioni. Per questo motivo sembra che il ministero stia pensando ad un decreto legge che proroghi l’entrata in vigore dell’obbligo, in modo da concedere la possibilità ai milioni di conducenti di mettersi in regola.Il nuovo decreto dovrebbe autorizzare tutti i colori previsti dalla Uni En 471: giallo e arancione per l’indumento, giallo e grigio per le strisce, la nuova bozza manterrebbe il periodo transitorio di 18 mesi, entro i quali è possibile utilizzare indumenti retroriflettenti non a norma, ma la Commissione potrebbe imporre ulteriori modifiche nella versione definitiva del decreto.

Corsi di formazione

Ambiente: fondi alle PMI per ridurre l'inquinamento

Ambiente: Italia condannata per emissioni inquinanti

Squadra di emergenza
(rischio basso/medio) (S4)
» contenuto » altre date
21 ott.
€ 100/150

Grandissima opportunità per le PMI che hanno intenzione di certificarsi EMAS o ISO 14001. Il decreto 7 maggio 2003 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale del 6 ottobre definisce la possibilità, da parte di alcune categorie di PMI (estrazioni di minerali, attività manufatturiere, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua, costruzioni, alberghi, smaltimento di rifiuti solidi, acque di scarico e simili) di ottenere dei finanziamenti a fondo perduto che possono arrivare fino all'80 %. Le spese ammissibili al contributo devono risultare da specifici contratti sottoscritti tra le parti e possono riguardare: spese sostenute per la consulenza finalizzata alla definizione del "Sistema di gestione Ambientale", spese per l'Ente di Certificazione, spese per l'analisi ambientale iniziale.

L'Italia è stata condannata nuovamente per il mancato recepimento di una normativa ambientale. 
La prima sezione della Corte di Giustizia ha bocciato l'Italia per non aver recepito entro il 1° aprile 2001 la direttiva del consiglio 11 marzo 1999 -1999/13/CE, sulla limitazione di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in alcune attività e impianti.

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (S1)
» contenuto » altre date
15,16,22,23 ott.
€ 360,00
Primo Soccorso (S5)
» contenuto » altre date
20 ott.
€ 175,00
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (S3)
» contenuto » altre date
15, 16 ott..
€ 270,00

Aziende alimentari: nuovi obblighi di formazione del personale 

Locali destinati ai fumatori

Valutatore interno Sistemi di Qualità (Q1)
» contenuto » altre date
30 e 31 ott.
€ 315,00

La legge regionale 4 agosto n. 12 , ha introdotto nuovi obblighi nel campo della formazione professionale nel settore alimentare. Nello specifico l’art. 4 specifica che al fine di perseguire l’obiettivo della sicurezza alimentare, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie infettive trasmesse da alimenti, la formazione, l’aggiornamento del personale alimentarista e le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL sono improntate alla coorrelazione tra contenuti della formazione ed attività cui il personale è adibito, con graduazione quali-quantitativa al rischio connesso per le specifiche attività. L’art. 5 definisce, inoltre, che gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità biennale.Da questo deriva che tutti gli addetti che oprano nelle mense, nelle cucine, nei negozi alimentari, nei ristoranti, nei bar ….devono essere formati ogni due anni dal datore di lavoro.Al fine di permettere al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo FRAREG organizza corsi di formazione per gli operatori alimentari. I corsi possono essere perosnalizzati su richiesta del cliente o a catalogo presso la nostra sede.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’Accordo 24 luglio 2003 della Conferenza Stato – Regioni – “Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.”
L’accordo precisa le caratteristiche dei locali destinati ai fumatori e quelle dei locali riservati ai non fumatori.

Movimentazione dei carichi (S8)
» contenuto » altre date
24 ott.
€ 100,00

RLS e diritti sindacali

Il metodo HACCP per il controllo dell'igiene degli alimenti (S6)
» contenuto » altre date
9 dic.
€ 150,00
Al rappresentante per la sicurezza si applicano, ai sensi delll'articolo 19, comma 4, del D. Lgs. 626/94, le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, ivi compresa la tutela ex art. 28 st. lav.
E', pertanto, da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che abbia omesso, nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante per la sicurezza, di fornirgli i documenti e le informazioni riguardanti ilpiano per l asicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente ed ogni altra comunicazione relativa ai provvedimenti che il datore intendeva adottare ai fini dell'adeguamento dei locali di servizio a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 626/94 (Tribunale di Pisa del 7 marzo 2003)
per vedere l'elenco di tutti i corsi : elenco
La Sig.ra  Barbatano Eleonora è a Vostra disposizione: 0269010030

Se non volete più ricevere il notiziario, se preferite riceverlo tramite e-mail o se volete inviarlo ad un conoscente, comunicatecelo tramite fax (0269018460) o tramite e.mail: info@frareg.com

Classificazione agenti biologici

Vademecum sulla privacy dei dati clinici

Nuovi documenti sul sito Frareg

L’art.75 del D.lgs. 626/94 stabilisce una classificazione degli agenti biologici in relazione al rischio di infezione: 
a)  agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: : un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori: sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche: è poco probabile la propagazione nella comunità;
c)  agente biologico del gruppo3: : un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori: l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: : un agente che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità: non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Una sorta di vademecum rivolto alle pubbliche amministrazioni ed ai privati per orientarsi nella materia dell’accesso ai dati sanitari. La richiesta da parte di terzi di un’informazione sanitaria, infatti, può essere esaudita solo se il diritto che il richiedente deve tutelare è almeno di pari rango a quello che la richiesta stessa mette in discussione, cioè la salvaguardia della privacy. Quando si parla di pari rango non si deve intendere, avverte il Garante, di semplice diritto, anche se costituzionalmente garantito, ad acquisire prove da far valere in giudizio; il diritto può essere ritenuto di pari rango rispetto a quello dell’interessato, giustificando quindi l’accesso o la comunicazione di dati che l’interessato intende spesso mantenere riservati, solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà inviolabili.

Principio espresso nel nuovo Codice della privacy, che diverrà operativo dal 1° gennaio 2004. In tutti gli altri casi la richiesta di dati sanitari deve essere disattesa, perché muove da interessi legittimi o diritti soggettivi che possono anche essere rilevanti, ma che restano comunque subvalenti rispetto alla concorrente necessità di tutelare la riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà fondamentali dell’interessato. Questo del pari rango non è l’unico principio da tener presente, ci sono anche quelli di pertinenza e non eccedenza nell’uso dei dati personali.
» Sicurezza e Qualità nella Pubblica Amministrazione:
Insegnanti di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi
- 8.09.03 
» Qualità applicata: Quali garanzie particolari offrono le certificazioni delle imprese di costruzione  accreditate SINCERT? - 02.10.03 
»
Certificazione ISO 14001: ISO/CD 14001.2: la nuova proposta di revisione della norma UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale - 18.09.03 
»
Passaggio alla Vision 2000: La qualità nei progetti d'impresa: una nuova norma della famiglia ISO 9000 - 02.10.03 
»
L'azienda per l'ambiente: La gestione dei rifiuti e il decreto Ronchi: un punto della situazione - 8.09.03 
» Novità dal mercato antinfortunistico (in collaborazione con Canevari Antinfortunistica) : Mascherina monouso - 02.10.03 
» Protezione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici: 30 pagine - documento congiunto ISPESL - ISS 
»  Sicurezza dei lavoratori - Informazione per la prevenzione - Opuscolo per i lavoratori dipendenti e collaboratori: Opuscolo di formazione di base presentato sotto forma di 27 domande / risposte - 19 pagg. a cura di Ebiart - Ente bilaterale artigianato friuli venezia giulia 
» Gestion des substances dangereuses: Gestione delle sostanze pericolose - Magazine n. 6 - Pubblicazione a cura dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro - 40 pagine - 2003. (documento in francese) 
»  Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei: 14 pagg. a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - versione definitiva approvata il 6.02.2003 

In evidenza

Lotta contro le malattie professionali

 Decreto Legislativo n. 235 del 8 luglio 2003 (G.U. n. 198 del 27.08.03) - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori

Con la raccomandazione C/2003/3297, emanata il 19 settembre 2003, la Commissione europea chiede agli Stati membri di collaborare per la prevenzione di malattie professionali, non solo di quelle ad oggi riconosciute ma anche di quelle di cui si sospetta un’origine professionale. Fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari più favorevoli, la Commissione raccomanda agli Stati:
1)      di introdurre nelle loro disposizioni legislative il nuovo elenco di malattie europeo;
2)      di fare in modo che venga inserito nel sistema legislativo il diritto all’indennizzo per malattia professionale  al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’allegato I, ma compresa nell’elenco complementare delle malattie di sospetta  origine professionale;
3)      di sviluppare e migliorare la varie misure di prevenzione efficace delle malattie menzionate nell’elenco dell’allegato I;
4)      di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali; 
5)      di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali;
6)      istituire un sistema per la raccolta di informazioni o dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie professionali, 
7)      di promuovere la ricerca e di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali;
8)      di trasmettere alla Commissione ed in particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute del lavoratore, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali;
9)      di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali.
Gli Stati membri dovranno informare la Commissione circa le misure adottate entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Non è rifiuto lo scarto riusato nel processo di produzione

La sentenza dell’11 settembre 2003, VI sezione della Corte di Giustizia afferma che non sono rifiuti i residui riutilizzati dal produttore. I materiali devono, però, essere impiegati nello stesso processo del produttore (non nello stesso ciclo posto in essere da un soggetto diverso) e purché questo sia necessario al processo medesimo. La questione è stata sollevata dalla Suprema corte amministrativa finlandese, nell’ambito di un contenzioso tra un impresa locale ed il centro regionale dell’ambiente di Lapponia, nello specifico:i detriti derivanti da operazioni di arricchimento di minerali provenienti dallo sfruttamento di una miniera sono rifiuti, a meno che il produttore li utilizzi per riempire le gallerie della miniera e fornisca sufficienti garanzie  sull’identificazione e l’uso effettivo di tali sostanze, il riutilizzo deve essere una tappa del processo di produzione originario. L’impresa gestiva una miniera di cromo, senza osservare l’autorizzazione allo sfruttamento concessa dal centro regionale, che ha considerato i relativi detriti come rifiuti, la decisione del centro regionale è stata impugnata dall’impresa che non ha accettato la definizione di rifiuto per i suoi scarti.
La Corte UE, nonostante abbia ricordato che i detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra depositati a tempo indeterminato sono rifiuti anche se non possono essere considerati pericolosi per la sanità pubblica o l’ambiente, specifica, nel caso di specie, che bisogna distinguere i residui utilizzati senza trasformazione preliminare nel processo di produzione per assicurare un necessario riempimento delle gallerie dagli altri residui: i primi sono usati come materia nel processo industriale minerario e non possono essere considerati rifiuti poiché il produttore ne ha bisogno per l’attività principale, sono rifiuti nel caso in cui l’uso sia vietato e le gallerie debbano essere chiuse e sostenute in modo differente

I nuovi requisiti dei RSPP: tabella riassuntiva in base al D.lgs. 195/2003

Ruolo

Vecchi requisiti

Nuovi requisiti

Norma transitoria

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

Nessun requisito di specializzazione, salvo il riferimento al criterio generico del possesso di attitudini e capacità adeguate. Nessun obbligo di aggiornamento professionale 

Un diploma di istruzione secondaria superiore

Un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative.

un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomia e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda  e di relazioni sindacali.Obbligo di aggiornamento quinquennale

Per coloro che sono RSPP da almeno 6 mesi possono svolgere il ruolo di RSPP e, entro un anno dall’entrata in vigore del D.lgs. 195/2003, dovranno frequentare un corso in materia di prevenzione e protezione.

Per coloro che sono RSPP da meno di 6 mesi obbligo di seguire un corso di formazione di 16 ore così come previsto dal D.M. 16 gennaio 1997. 


Addetti al Servizio di prevenzione e protezione

 


Un diploma di istruzione secondaria superiore

Un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Obbligo di aggiornamento quinquennale

 

 

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro

 

Formazione iniziale corso della durata di 16 ore ex D.M. 16/01/1997. Nessun requisito di specializzazione 

 

Invariati