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Ti proponiamo una serie di interventi studiati ad hoc:

 

Medicina del lavoro


Nell'art. 18 comma 1 del D.lgs 81/08 si prevede che tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente ci sia la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.

 

Il nostro intervento:  


- assunzione di responsabilità

Frareg fornisce il servizio di medicina del lavoro tramite medici professionisti, come previsto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 81/08, di cui coordina, controlla e supporta l'attività.

L'attività del Medico Competente verrà poi coordinata direttamente da Frareg tramite assistenza di back office e con un programma web based di gestione dove l'azienda potrà verificare in tempo reale la propria situazione.


- sopralluogo annuo

Come previsto dall'art. 25 comma 1 lettera l) il medico competente effettuerà almeno una volta l'anno il sopraluogo degli ambienti di lavoro per valutarne le condizioni.


- stesura del verbale di sopralluogo

A seguito del sopraluogo, il Medico Competente (MC) si premurerà di stendere un verbale evidenziando eventuali carenze o situazioni problematiche, che verrà poi trasmesso al servizio di prevenzione e protezione.


- riunione periodica

Per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, dovrà indire almeno una volta all'anno una riunione, come previsto dall'articolo 35 comma 1, coinvolgendo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il rappresentate dei lavoratori (RLS) e il medico competente(MC)


- stesura e gestione del piano sanitario

Come previsto nell'art. 25 il Medico Competente si occuperà della stesura del Piano Sanitario, elaborato a seguito della valutazione dei rischi


- compilazione delle cartelle sanitarie

Il Medico Competente si occuperà di istituire per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio, aggiornandola e custodendola sotto la propria responsabilità


- formulazione del certificato di idoneità

A seguito delle visite, il Medico Competente si occuperà di rilasciare copia del certificato di idoneità, conservandone una copia nella cartella sanitaria,   dandone una al lavoratore e trasmettendone un'altra al datore di lavoro


-
visite specialistiche

A seguito dell'analisi e dal tipo di attività  effettuata il medico competente potrà ritener opportuno effettuare delle visite specialistiche, ritenute necessarie per il tipo di mansione svolta (elettrocardiogramma, esami umorali, spirometria, audiometria, radiografie, ecc)


- visite da assenza di tossicodipendenza

Come previsto dall'art.41 comma 4, il medico competente si occuperà di valutare, per i lavoratori che devono essere sottoposti, l'assenza di tossicodipendenza e di assunzione di alcol


- esami di laboratorio

La struttura si occuperà della gestione di tutti quelli che sono gli esami specifici e di laboratorio (sangue e urine)

 

Documenti forniti al cliente:

Al cliente verranno forniti diversi documenti in base al tipo di attività in cui verrà coinvolto il medico:


- protocollo sanitario

Il medico competente si occuperà annualmente della redazione del piano sanitario dove verranno valutate le esigenze dell'azienda in base alla necessità di effettuare visite ai dipendenti


- cartelle sanitarie

Il medico competente si occuperà della redazione e della conservazione delle cartelle dei dipendenti (nelle aziende sopra i 15 dipendenti il luogo di conservazione verrà valutato con il datore di lavoro)


- certificati di idoneità

A seguito della visita medica al dipendente verrà rilasciato il certificato di idoneità (o di non idoneità o di idoneità parziale)


- verbali di riunione e sopralluogo

A seguito della riunione periodica il medico scriverà un verbale che verrà messo agli atti della riunione stessa.

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E anche:

- Coordinamento delle prove di evacuazione
- Valutazione del rischio chimico
- Sicurezza nei cantieri, coordinamento in fase di  progettazione ed esecuzione lavori 
- Predisposizione dei piani operativi della sicurezza (POS)
- Verifica della documentazione aziendale in materia di sicurezza e audit
- Gestione dei rapporti con ASL e Ispettorato del Lavoro
- Gestione pratiche ottenimento Nulla Osta Esercizio Attività
- Gestione pratiche ottenimento Parere di conformità Vigili del Fuoco e Certificato Prevenzione Incendio
- Consulenza per implementazione norma OHSAS 18001
- Coordinamento amianto

Il D.Lgs. 81/08 che ha abrogato il D.Lgs. 626/94 pone l’obbligo ai datori di lavoro di tutte le aziende, private e pubbliche con dipendenti (a prescindere dell’inquadramento) di attivare una serie di accorgimenti atti a valutare e ridurre i rischi in azienda. In particolare:
- l’individuazione di alcune figure: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (interno od esterno), il medico competente laddove necessario, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetti alla squadra di emergenza antincendio e di pronto soccorso.
- la redazione di un documento di valutazione dei rischi
- la redazione di un piano di emergenza se necessario
- la formazione ed informazione dei lavoratori e delle figure specifiche individuate nonché il loro aggiornamento
- la nomina del Medico competente laddove necessario che provvede a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

 

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