Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Obiettivi

In tutte le aziende deve essere eletto o designato, ai sensi dell’art. 47, dai lavoratori dell’azienda nell’ambito delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza tra i lavoratori stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’RLS deve essere coinvolto e deve partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi (art. 18, comma 1 lettera s) e art. 29, comma 2).

Deve frequentare un corso di formazione della durata minima di 32 ore (art. 37 comma 10) e successivi aggiornamenti.

  • Contenuto
  • Legislazione
  • Documenti utili
  • Richiesta Preventivo

La legislazione italiana e le norme in materia di igiene e sicurezza: le nuove figure introdotte.

I nuovi obblighi a carico del datore di lavoro: nuove responsabilità e competenze.
 
Luoghi di lavoro:
 
- Porte e portoni
 
- Vie di circolazione e zone di pericolo
 
- Solai, parapetti, scale
 
- Barriere architettoniche
 
- Pavimenti, muri, soffitti
 
- Servizi igienici e spogliatoi
 
- Illuminazione, microclima.
 
Prevenzione incendi e gestione delle emergenze:
 
- Concetti fondamentali
 
- Impianti antincendio: tipologie, criteri, scelta, manutenzione 
 
- La segnaletica antinfortunistica
 
Ergonomia:
 
- L' operatore videoterminale
 
- La movimentazione dei carichi
 
I rischi associati all’utilizzo di macchine e attrezzature
 
Rischio rumore
 
Rischio chimico e biologico:
 
- Schede di sicurezza
 
- Rischi e modo di utilizzo delle sostanze tossiche
 
La documentazione aziendale
 
La valutazione dei rischi

Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): che cosa fare?

In tutte le aziende deve essere eletto o designato, ai sensi dell’art. 47, dai lavoratori dell’azienda nell’ambito delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza tra i lavoratori stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
L’RLS deve essere coinvolto e deve partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi (art. 18, comma 1 lettera s) e art. 29, comma 2). 
 
Numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 
 
- 1 RLS per aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori
 
- 3 RLS per aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori
 
- 6 RLS per aziende o unità produttive oltre a 1000 lavoratori
 
Il datore di lavoro consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una copia del documento di valutazione dei rischi e comunica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1 lettere o e aa). La comunicazione all'INAIL è effettuata dopo l'elezione e in caso di successive variazioni. Per i dettagli pratici relativi alla comunicazione si rimanda alla circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009.
 
Chi Cosa Come
Lavoratori

Rappresentanze sindacali

Datore di lavoro

Eleggere RLS
Comunicare all’INAIL
i nominativi dei RLS

Consegnare copia del DVR all’RLS
Elezione RLS
Compilazione della lettera di designazione
Compilazione della lettera di comunicazione