Obiettivi
In tutte le aziende deve essere eletto o designato, ai sensi dell’art. 47, dai lavoratori dell’azienda nell’ambito delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza tra i lavoratori stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’RLS deve essere coinvolto e deve partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi (art. 18, comma 1 lettera s) e art. 29, comma 2).
Deve frequentare un corso di formazione della durata minima di 32 ore (art. 37 comma 10) e successivi aggiornamenti.
- Contenuto
- Legislazione
- Documenti utili
- Richiesta Preventivo
La legislazione italiana e le norme in materia di igiene e sicurezza: le nuove figure introdotte.
D.Lgs. 81/08 D.Lgs 81/08
art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – comma 1, lettere o), s), aa)
art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi- comma 2
art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – comma 10
Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): che cosa fare?
| Chi | Cosa | Come |
|
Lavoratori
Rappresentanze sindacali Datore di lavoro |
Eleggere RLS
Comunicare all’INAIL
i nominativi dei RLS
Consegnare copia del DVR all’RLS |
Elezione RLS |
| Compilazione della lettera di designazione | ||
| Compilazione della lettera di comunicazione |
