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Il
responsabile del trattamento deve essere solo una persona fisica? |
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No,
il responsabile del trattamento può essere un ente collettivo. |
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| La
nomina del responsabile è obbligatoria? |
| No,
la nomina del responsabile è facoltativa, ma l’opportunità di
nominare uno o più responsabili del trattamento cresce con
l’aumento della articolazione organizzativa della propria
struttura. |
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| Gli
incaricati vanno nominati? |
| Si,
l’articolo 30 prevede un doppio binario per le designazione degli
incaricati. La designazione può essere effettuata individuando
puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Sic considera,
però valida la designazione di incaricato mediante la documentata
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito
agli addetti all’unità medesima |
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| Chi
è l'interessato? |
| È
“interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente
o l’associazione cui si riferiscono i dati personali; il soggetto
interessato gode dei diritti previsti dall’articolo 7 del codice
civile della privacy. |
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| L’informativa
all’interessato deve essere resa per scritto? |
| Le
informazioni all’interessato presso quale sono raccolti i dati
possono essere date per scritto od oralmente, la forma scritta è
richiesta se il trattamento riguarda i dati sensibili, nel qual caso
deve anche essere citata la disposizione che ne impone il
trattamento |
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| Quali
sono i diritti degli interessati? |
| Gli
interessati hanno il diritto di ricevere l’informativa, di
prestare il consenso preventivo informativo, se non ricorre una
causa di esonero. Gli interessati, inoltre, hanno i diritti di cui
all’articolo 7 del codice della privacy: accesso ai dati
personali, rettificazione dati inesatti, aggiornamento dati vecchi,
integrazione dati incompleti, opposizione al trattamento, blocco e
cancellazione dei dati trattati in maniera illegittima. Per
esercitare i propri diritti l’interessato può ricorrere al
Garante o al giudice ordinario |
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| Il
responsabile del trattamento può nominare altri responsabili del
trattamento? |
| No,
solo il titolare può nominare i responsabili di trattamento.
Naturalmente il responsabile del trattamento può avvalersi di
collaboratori per lo svolgimento dei propri compiti. |
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| Come
e con che costi devono essere comunicati i dati al richiedente? |
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I
dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o
a specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei
dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
Quando, a seguito della richiesta non risulta confermata l'esistenza
di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per
la ricerca effettuata nel caso specifico.
Il contributo non può comunque superare l'importo determinato dal
Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati
sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
Il contributo è corrisposto anche mediante versamento postale o
bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non
oltre quindici giorni da tale riscontro.
Il
garante, inoltre, ha evidenziato
la
necessità di determinare in termini generali la predetta misura del
contributo spese relativamente ai casi di esercizio del diritto di
accesso ai dati personali o a talune informazioni.
Il contributo spese in esame non si riferisce, quindi, all'esercizio
di diritti dell'interessato diversi da quelli sopra specificamente
indicati (ad esempio, non è ipotizzabile un contributo in caso di
richiesta di rettificazione o di opposizione al trattamento).
Gli importi massimi del contributo spese qui previsti in base al
Codice sono determinati tenendo conto della normativa comunitaria e
internazionale, della corrispondente misura prevista anteriormente
al Codice e della necessità di non rendere oneroso l'esercizio dei
diritti dell'interessato.
Il
principio generale resta, infatti, quello secondo cui l'esercizio
del diritto di accesso ai dati che riguardano l'interessato è
gratuito.
In riferimento ai
casi in cui non può ritenersi confermata l'esistenza dei dati, va
nuovamente rilevato che il contributo spese non è integralmente
compensativo di tutti gli eventuali costi di un riscontro. Tale
contributo, per disposizione di legge, non può in ogni caso
eccedere i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
Ciò premesso, l'importo massimo che può essere richiesto è
determinato dal Garante nella misura di euro dieci. Con riferimento
al medesimo caso in cui non risulti confermata l'esistenza dei dati,
lo stesso contributo è individuato forfettariamente in misura pari
a euro 2,50, in relazione al caso in cui i dati siano trattati con
strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita
oralmente.
Il contributo spese di cui al presente punto 2 non può essere
chiesto quando i dati, cancellati o comunque non reperibili,
risultano essere stati comunque trattati in precedenza.
Negli altri casi in cui, a seguito di una richiesta
dell'interessato, risulta invece confermata l'esistenza di dati che
lo riguardano, l'esercizio del diritto è gratuito, ma può essere
chiesto un contributo spese in presenza di una richiesta di
riprodurre uno speciale supporto su cui i dati personali figurano.
L'interessato può infatti richiedere specificamente la riproduzione
di uno speciale supporto sul quale sono presenti già i dati
personali. Tale caso riguarda solo le richieste di comunicare i dati
in forma intelligibile e non attiene, inoltre, alle richieste di
trasporre i dati su supporti di uso più comune, come ordinari floppy
disk o cd-rom, concernendo solo richieste attinenti a
determinati supporti di maggior costo quali audiovisivi, lastre,
nastri o altri specifici supporti magnetici.
In riferimento a questi casi, si deve ritenere legittima la
richiesta, rivolta all'interessato, di contribuire alla particolare
spesa necessaria per comunicare i dati, sempre che l'interessato
medesimo abbia chiesto specificamente di ottenere in tale forma la
comunicazione dei dati che lo riguardano.
Sulla base di una valutazione ponderata delle principali situazioni
verificabili, e della circostanza che si tratta anche in questo caso
di un contributo, va ritenuta congruo l'importo di euro venti.
Si
tratta di un importo massimo in quanto, anche in questo caso, il
contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente
sostenuti e documentabili nel caso specifico |
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Quali
sono i compiti del garante?
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I
compiti del Garante sono attualmente specificati nell’art.
31 della legge 675/1996, dove vengono indicati, tra
l’altro:
- il
controllo della conformità dei trattamenti di dati personali a
leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili
dei trattamenti delle modifiche da adottare per conseguire tale
conformità;
- l'esame delle segnalazioni e dei reclami degli interessati, nonché
dei ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29 della legge;
- l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia
tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il
trattamento dei dati sensibili;
- la promozione, nell'ambito delle categorie interessate, della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
- il divieto, in tutto od in parte, ovvero il blocco del trattamento
di dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalità
o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un
rilevante pregiudizio per l'interessato;
- la segnalazione al Governo dei provvedimenti normativi di settore,
la cui adozione si manifesti opportuna, e la formulazione dei pareri
richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun ministro in
ordine ai regolamenti ed agli atti amministrativi inerenti alla
materia della protezione dei dati personali;
- la predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione della legge e la sua trasmissione al
Parlamento e al Governo;
- la partecipazione alle attività comunitarie ed internazionali di
settore, quale componente delle autorità comuni di controllo
previste da convenzioni internazionali (Europol, Schengen, Sistema
informativo doganale);
- il controllo, anche a richiesta degli interessati, sui trattamenti
dei dati personali effettuati da forze di polizia e dai servizi di
informazione e di sicurezza;
- l'indicazione degli accorgimenti da adottare nell'uso dei dati
"semi-sensibili" (cd. prior checking, introdotto dal d.lg.
n. 467/2001).
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| Che
cosa si intende per misure di sicurezza? |
| Sono
misure di sicurezza tutte le prescrizioni idonee a evitare il
danno di eccessivi abusi o di perdite accidentali dei dati
personali. Si distinguono le misure minime di sicurezza e le misure
ulteriori di sicurezza: l’osservanza delle prime esclude
responsabilità penali; l’osservanza delle seconde elimina
responsabilità per risarcimento del danno |
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| In
uno studio associato chi è il titolare del trattamento? |
| Di
regola nello studio associato non è esclusa la possibilità che
ciascun professionista sia titolare di trattamento autonomo, sia in
relazione ai rapporti con la clientela sia in relazione
all’autonomia nella gestione del trattamento dei dati personali. |
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| La
raccolta e conservazione in cartelle dei fascicoli di causa relativi
ai clienti costituisce trattamento dati? |
| La
raccolta in un falcone dei fascicoli di causa costituisce un
trattamento svolto senza l’ausilio di strumenti automatizzati, non
soggetti ai sensi dell’articolo 24, lettera b del Codice al
consenso dell’interessato, in quanto riguarda dati l’informativa
di cui all’articolo 13 dello stesso Codice. Il consenso è
necessario qualora il trattamento interessi dati sensibili. |
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| La
consegna della busta paga deve avvenire nel rispetto della normativa
della privacy? |
| Certamente.
La busta paga è in documento riservato, che riporta dati personali,
retributivi ed elementi sensibili, quali assegni di mantenimento per
il coniuge separato, pignoramenti in atto ecc. Il dipendente ha il
diritto quindi di ricevere la propria busta paga nel pieno rispetto
delle norme sulla privacy |
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| È
conforme alla legge della privacy l’uso dei cartellini
identificativi dei dipendenti? |
| La
legge non vieta di dotare i lavoratori di un cartellino di
riconoscimento e di rappresentanza, al fine di renderli
identificabili per finalità di trasparenza, in particolare nei
rapporti con il pubblico o con terzi estranei; i dati esposti devono
però essere pertinenti allo scopo, non comprendendo elementi
strettamente personali (es.: data, luogo di nascita, dati cioè non
intenzionali allo scopo identificativo) |
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Come
può un dipendente esercitare il diritto di accesso di cui
all’art. 7 del Codice nei confronti del proprio datore di lavoro? |
| Il
dipendente deve inoltrare una richiesta di accesso ai sensi
dell’art. 7; in questo cosa il datore di lavoro è tenuto a
fornire tutte le informazioni comuni e sensibili in suo possesso
relative al dipendente |
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| Le
visite fiscali richieste dal datore di lavoro, in caso di assenza
per malattia del dipendente, sono conformi alla privacy? |
| Le
visite fiscali non violano la privacy, in quanto disposizioni di
legge e contrattuali prevedono la possibilità di tali controlli. |
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| Si
possono riprendere con telecamere a circuito chiuso le lavorazioni
all’interno di un luogo di lavoro? |
| Ai
sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che il Codice
della privacy ha lasciato integralmente in vigore, la ripresa delle
lavorazioni non è consentita. L’art. 4 di tale testo stabilisce
il generale divieto dell’ “uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori”, a prescindere dunque dal
consenso dei lavoratori |
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| Se
un dipendente usufruisce di permessi per esami universitari il
datore di lavoro può richiedere che il certificato relativo
all’esame sostenuto indichi anche la votazione conseguita? |
| No,
l’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori prevede che i datori di
lavoro possono richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all’esercizio del diritto di fruire di permessi per
motivi di studio. Il codice privacy all’art. 11 stabilisce che i
dati personali legati al trattamento devono essere pertinenti e non
eccedenti le finalità per i quali sono raccolti. La votazione
ottenuta nel caso specifico non è funzionale né pertinente con
l’obbligo di certificare l’assenza dal lavoro |
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