Nuove
regole per il funzionamento delle tintolavanderie. E’ stata infatti
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006 la Legge n.
84/2006 che disciplina questo settore artigianale, precisando finalmente
tutti i requisiti necessari per esercitare tale attività a regola
d’arte, tutelando maggiormente non solo i consumatori, ma anche la
concorrenza, l’ambiente ed i lavoratori. Il Provvedimento, che entrerà
in vigore dal 28 marzo 2006, riguarda tutti quei laboratori in cui si
svolgono le seguenti attività: trattamenti di lavanderia, di pulitura
chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria,
di follatura ed affini di indumenti, capi e accessori per
l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica,
di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale,
oltre che ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per
arredamento, oltre che di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili
di ogni tipo di fibra. Nella nuova Legge entra prepotentemente in campo
la valenza professionale, poiché le imprese di questo genere devono
avere un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti,
quali: l’aver frequentato appositi corsi di qualificazione
tecnico-professionale (durata minima: 1.200 ore complessive) in un lasso
di tempo di due anni, non disgiunti da periodi di tirocinio presso
imprese abilitate del settore; l’essere in possesso di un attestato di
qualifica in materia attinente l’attività insieme a quello di avere
esercitato l’attività per un anno almeno presso una tintolavanderia;
l’avere il diploma di maturità tecnica o professionale o di livello
post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti
l’attività; l’aver svolto un periodo di lavoro svolto presso una
tintolavanderia di durata variabile da uno a tre anni, asseconda dei
casi (precisati in dettaglio nella Legge). Alle Regioni viene affidato
il compito di decidere circa i contenuti dei corsi e dei programmi e di
adottare norme dirette a favorire lo sviluppo economico e professionale
del settore, nonché precisare i confini dell’esercizio delle funzioni
amministrative comunali sui territori di competenza. In ogni caso, la
Legge precisa che non saranno ritenuti titoli validi per l’esercizio
dell’attività professionale tutti gli attestati ed i diplomi
rilasciati a valle della frequenza di corsi professionali non
autorizzati o non riconosciuti dagli organi pubblici competenti. Le
imprese che già esercitano questo tipo di attività avranno, comunque
tre anni di tempo per adeguarsi alla nuova normativa, senza dover
interrompere il lavoro. Oltre alle sanzioni fino ad ora vigenti che
puniscono l’omessa iscrizione all’albo delle imprese artigiane, la
Legge prevede ulteriori multe a chi contravviene alle nuove regole (ad
esempio per chi è responsabile di un esercizio senza avere tutti i
requisiti richiesti), che vanno da un minimo di 250 ad un massimo di
5.000 Euro. In ogni caso, per le situazioni di maggiore gravità è
consentito anche che le Regioni optino per la sospensione o la revoca
dell’autorizzazione per il laboratorio inadempiente. Infine, il
Provvedimento stabilisce che, in caso di etichette menzognere, le
tintolavanderie non devono essere ritenute responsabili dei danni.
Insomma, se l’etichettatura dei capi sottoposti a trattamento è
inesatta, ingannevole o riporta informazioni non vere circa le
denominazioni, la composizione ed i criteri di manutenzione dei prodotti
tessili, purché vi sia stata diligenza nell’adempimento, la
tintolavanderia non deve risarcire i danni al cliente.
fonte:
AziendaLex